Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.740 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Oro Time s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Montecatini Terme (PT) via G. Merlini 1 presso il dott. Biagi Antonio;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72.18.05, depositata in data 29.9.05. della Commissione tributaria regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11.12.09 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

sentita la difesa svolta dall’Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese processuali;

Udito il P.G. in persona del Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con segnalazione del 21 settembre 2000, la G. di F. di Arezzo riferiva che, durante una verifica fiscale generale condotta nei confronti della societa’ Il Quadrifoglio S.p.a. con sede in ***** per l’anno di imposta 1995/96, era stata rinvenuta un’ingente documentazione extracontabile costituente una contabilita’ parallela di magazzino. Ricevuta tale segnalazione, l’Ufficio IVA di Pistoia eseguiva una verifica parziale per l’anno 1995 a carico della societa’ Oro Time s.r.l., la quale veniva sottoposta anche ad accertamento Irpef ed Ilor per l’anno 1995 da parte dell’Agenzia delle Entrate di Pescia. Avverso tali accertamenti la societa’ presentava distinti ricorsi, poi riuniti, alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia, la quale li accoglieva.

Proponeva appello l’ufficio ma la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi l’Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima delle doglianze, svolte dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 nonche’ della motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, si fonda sulla considerazione che la C.T.R. avrebbe errato quando ha escluso l’utilizzabilita’ degli elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, tratti dai documenti in possesso dell’Ufficio, quali verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti. E cio’, alla luce del disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1 citato il quale dispone espressamente che, nell’ambito dei doveri di cooperazione degli uffici, la G. di F. trasmette agli uffici stessi tutte le notizie acquisite anche indirettamente nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, anch’essa articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 nonche’ della motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia – la CTR avrebbe altresi’ errato per aver ritenuto l’opinabilita’ della ricostruzione operata dall’Amministrazione in difetto di prova della conformita’ dello stampato al contenuto del supporto magnetico trascurando che i supporti magnetici erano stati distrutti ad opera della societa’ verificata e che la contribuente non aveva assolto l’onere di provare l’infondatezza dei dati sulla base dei quali le era stato notificato l’avviso di accertamento.

Le due ragioni di censura vanno trattate congiuntamente, proponendo profili sostanzialmente connessi. A riguardo, giova premettere che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “in tema di I.V.A., l’uso di elementi acquisiti nell’ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l’accertamento o il principio del contraddittorio, atteso che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1, dispone espressamente che, nell’ambito dei doveri di cooperazione con gli uffici, la Guardia di Finanza trasmette agli uffici stessi tutte le notizie acquisite, anche indirettamente, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, dispone che gli Uffici, a loro volta, possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di “verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti” (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4)” (Cass. n. 9100/01 n. 15228/01).

Da tutto cio’’ deriva l’erroneita’ della sentenza impugnata, che non si e’ attenuta al principio di diritto riportato, pienamente condiviso dal Collegio ed applicabile nella fattispecie. Cio’, senza considerare che la CTR ha inoltre affermato l’opinabilila’ della ricostruzione effettuata dalla G.di F. per il solo fatto di essere “di parte” omettendo di verificare specificamente la rilevanza delle circostanze addotte, benche’ nell’ambito specifico del processo tributario trovino ingresso con valenza probatoria anche le presunzioni semplici. Parimenti, la CTR ha escluso ogni rilevanza alla interpretazione “delle varie sigle riportate sui tabulati, i prospetti distinti per anno in cui sono riportati per ogni singolo cliente l’ammontare complessivo riscosso o pagato” data dall’Amministrazione alla documentazione raccolta, senza spiegare le ragioni della sua valutazione ricorrendo ad una motivazione, corredata soltanto di affermazioni apodittiche e di aggettivazioni rimaste prive di spiegazione. Ed e’ appena il caso di sottolineare che ricorre il denunziato vizio di omessa motivazione della sentenza, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento. (Cass. n. 1756/06, n. 890/06) Il ricorso per Cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regola iuris diversa, deve essere cassata.

Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Toscana, che provvedera’ anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR Toscana, che provvedera’ anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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