LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Q3 GROUP SRL in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130 presso lo studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 04/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/12/2009 dal Consigliere Dott. DIDOMENICO Vincenzo;
udito per il ricorrente l’Avvocato RANUCCI DIANA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana dep. il 04/07/2006 che aveva confermato, respingendo l’appello dell’Ufficio, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso della Q3 Group s.r.l. e da M.D. ritenuto responsabile delle violazioni della societa’ avverso l’avviso di accertamento Iva per l’anno 1997.
Si duole la ricorrente,con tre motivi, di violazione di legge e di vizio motivazionale.
La societa’ contribuente resisteva con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi fondati sulla insufficiente motivazione devono essere trattati congiuntamente con quello con cui si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 in quanto il corretto iter motivazionale e’ connesso alla questione relativa ai poteri dell’Ufficio conferiti dalla superiore normativa.
E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che l’Amministrazione puo’ procedere ad accertamento induttivo (Cass. n. 6311/2008, n. 11459/2001, n. 7045/1999) o a rettifica (Cass. n. 13486/2008) utilizzando documenti reperiti presso terzi e da costoro elaborati, purche’ fornisca la prova anche mediante presunzioni, della veridicita’ di tale documentazione e, conseguentemente, della inattendibilita’ della documentazione elaborata contribuente.
La CTR assume che “non si rinvengono concordanze univoche e non risulta raggiunta certezza in ordine al significato da attribuire alle schede ritrovate presso la Quadrifoglio, la sola accertata,tali da non essere ritenute valide neppure nel procedimento penale a carico, ma tali da assurgere come prova certa e diretta nell’accertamento alla Q3 Group srl. Infatti si osserva che oltre alla gia’ debole presunzione del significato attribuito dai verbalizzanti alle schede, non risultano nemmeno deduzioni certe alle presunzioni successive adottate e non risultano riscontri concordanti con ulteriori elementi certi e coerenti con la pretesa che si intende sostenere.
Inoltre l’Ufficio non attua una analisi approfondita dei registri contabili obbligatori per avvalorare quanto sostenuto dai verbalizzanti,ma non fa altro che recepire il contenuto del processo verbale in maniera supina, subalterna e acritica.
Infine una irregolarita’ di altra societa’ viene trasferita meccanicamente sul contribuente senza minimamente verificarne la contabilita’ per evidenziare quelle irregolarita’ origine dell’avviso di accertamento. L’ultima considerazione riguarda la percentuale di ricarico di un acquisto considerato in nero, che l’Ufficio pende come percentuale di ricarico del prodotto finito,al quale si aggiungono costi ulteriori sia per la manodopera che per prodotti complementari, senza minimamente considerare che la Societa’ ricorrente compra e vende semilavorato, andando incontro a doppia presunzione”.
Questa Corte (Sent. n. 24985 del 24/11/2006) ha chiarito che il vizio di omessa motivazione si puo’ manifestare nella mancanza assoluta della motivazione stessa (con conseguente nullita’ della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) ovvero nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” – c.d. motivazione apparente.
Orbene nel caso in ispecie,dalla trascrizione testuale della motivazione della sentenza impugnata, emerge che la stessa e’ del tutto apparente, limitandosi la CTR a richiamare principi astratti disancorati, in sede espositiva, dalla fattispecie concreta, ed in ogni caso sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione,del tutto pretermettendo l’iter logico argomentativo imposto dalle superiori sentenze di questa Corte.
L’accoglimento del ricorso per quanto concerne il vizio motivazionale assorbe ogni altra questione e deduzione, comprese quelle di cui al controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR della Toscana che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010