LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 257/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 30/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 14/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;
udito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Il Comune di Napoli notificava all’Azienda ospedaliera Santobono di Napoli un avviso di accertamento TA.R.S.U. n. ***** per l’anno 2002, con il quale si chiedeva il pagamento di detto tributo comunale per l’immobile sito in *****.
Avverso detto atto l’Azienda ospedaliera proponeva tempestivo ricorso, denunciando l’illegittimita’ dell’imposizione per mancanza del presupposto impositivo, dato che trattandosi di una struttura sanitaria si producevano rifiuti ospedalieri, e quand’anche si producessero rifiuti urbani o assimilati erano comunque misti a quelli tossici o nocivi, per cui l’Azienda li smaltiva in proprio mediante una ditta specializzata. Si costituiva il Comune, deducendo che, a seguito di sopralluogo, dalla superficie totale era stata detratta quella parte, sale operatorie, radiologia ecc, che fosse produttiva di rifiuti speciali, limitandosi a tassare la parte restante, uffici, accettazione, mensa, degenza ecc, che produceva rifiuti urbani o assimilati.
Sosteneva, inoltre, che la L. n. 45 del 1989, art. 2 ter aveva previsto che le strutture pubbliche e private, erogatrici di prestazioni sanitarie, fossero produttrici di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tuttavia il successivo art. 2 quater St.L. prevedeva che con D.M. emesso dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della sanita’ fossero espressamente individuate alcune frazioni di rifiuti ospedalieri a qualificare come assimilabili agli urbani; a questi andavano aggiunti quelli ospedalieri c.d. normali come quelli prodotti nelle mense, gli imballi, le confezioni vuote di medicinali ecc, per cui per tale parte di rifiuti, a seguito dell’abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39 andava applicato il vecchio regime disciplinato dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 60 che prevedeva il potere di assimilazione da parte dei Comuni.
La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso.
Impugnava il Comune riproponendo la tesi avanzata in primo grado. La C.T.R., considerato che non era in grado di operare una “ragionevole distinzione dei luoghi che sicuramente producono rifiuti da assimilare a quelli speciali e stanti le opposte inconciliabili tesi delle parti contendenti”, confermava la decisione di primo grado, in attesa che i litiganti trovassero una soluzione di compromesso.
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di Napoli sulla base di un unico motivo. Non risulta costituita all’Azienda ospedaliera Santobono.
Il Comune di Napoli impugna la decisione rilevando la nullita’ dell’impugnata sentenza per difetto di motivazione, in quanto, una volta ritenuto sussistente il presupposto dell’imposizione, la C.T.R. avrebbe dovuto decidere ne merito, previa istruttoria da espletarsi anche mediante consulenza tecnica, finalizzata all’accertamento di una ripartizione quantitativa tra rifiuti speciali e quelli assimilati agli urbani.
Il ricorso e’ fondato.
Come giustamente rilevato da parte ricorrente il giudice a quo, una volta ritenuto sussistente il presupposto impositivo, avrebbe dovuto accogliere il gravame proposto dal Comune e qualora non fosse stato in possesso di sufficienti elementi per decidere nel merito avrebbe dovuto usufruire dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7), anche mediante consulenza tecnica diretta ad accertare la ripartizione quantitativa tra rifiuti speciali (ospedalieri) e quelli assimilabili ai rifiuti urbani e non emettere una decisione di rigetto dell’appello in contrasto con quanto espresso in relazione alla sussistenza del presupposto impositivo senza fornire alcuna motivazione idonea a giustificare detta decisione.
Il giudice a quo, quindi, omettendo del tutto l’esame dell’indicato punto relativo all’accertamento della ripartizione quantitativa tra rifiuti speciali e quelli assimilati agli urbani e’ venuto meno al suo obbligo, costituzionalmente sancito (cfr. Cass., civ. sentt. nn. 4177 del 1998 e 7672 del 2003) e la rilevata omissione della motivazione costituisce violazione di legge per la inidoneita’ della motivazione stessa ad esprimere compiutamente la ratio decidendi, tanto da determinare la nullita’ della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (Cass., ss.un., sent. n. 319 del 1999).
La sentenza gravata, quindi, essendo affetta dal denunziato vizio di omessa motivazione, in accoglimento del ricorso proposto, deve essere cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa in altra sezione della C.T.R. della Campania cui si rimette anche la pronuncia in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 14 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010