LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende secondo la legge;
– ricorrente –
contro
A.G., A.C., A.
L., quali eredi di A.F., elettivamente domiciliati in Roma, via F. Crispi, n. 89, presso l’Avvocato Pontecorvo Leone, che li rappresenta e difende per procura speciale conferita con scritture private autenticate per Notaio Enzo Chialamberto in date 10, 22 e 28 maggio 2007, rep. nn. 54111, 54145 e 54156;
– resistenti –
A.O.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 132/32/05, depositata il 23.1.2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15.12.2009 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;
Udito, per i resistenti, l’Avvocato Leone Pontecorvo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che si rimette alla Corte, quanto all’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso, e conclude per l’accoglimento nel merito del ricorso medesimo.
FATTO E DIRITTO
1.- Dati del processo.
1.1 – L’agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello dell’ufficio, conferma la sentenza n. 434 del 2002, con cui la commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto, per ritenuta nullita’ dell’atto impositivo perche’ asseritamente privo di adeguata motivazione, il ricorso dei signori A.F. (giudizio proseguito per quest’ultimo, deceduto, dagli eredi) C., G. e A.L., contro l’avviso di accertamento, notificato il 29.1.1994, con cui era attribuito ad un terreno di proprieta’ dei nominati condividenti, ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM, il valore finale di L. 7.393.000.000, contro quello dichiarato in L. 1.385.000.000 nell’atto di divisione, registrato il *****.
1.2.- I sunnominati eredi resistono in questo giudizio mediante la nomina di difensore, partecipante alla discussione orale.
1.3.- In esito all’udienza del 16.1.2009, cui la causa era stata chiamata originariamente per la discussione, fu ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, non eseguita, nei confronti della condividente A.O., pure intimata, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione dell’ordinanza.
Eseguito tale incombente, la causa e’ stata rifissata per l’udienza odierna.
2.- Questione pregiudiziale.
2.1.- I resistenti eccepiscono pregiudizialmente l’improcedibilita’ del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., per essere stato eseguito il deposito oltre il termine, stabilito da tale norma, di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto.
2.1.1.- L’eccezione e’ infondata, poiche’ la data di ultima notifica fra quelle originariamente disposte, costituente il dies a quo per la decorrenza del termine di venti giorni in questione, deve intendersi il 16.3.2007, giorno in cui fu ricevuto da G. e A. C. il plico spedito per posta (in tal senso, Cass. nn. 14742/2007, 27596/2006, 11201/2003). Pertanto il deposito del ricorso effettuato il 4.4.2007, diciannovesimo giorno dopo la notifica, era regolare.
3.- Motivi del ricorso per Cassazione.
3.1.- Il ricorso si articola nei seguenti due motivi:
3.1.1.- violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, artt. 51 e 52 (T.U. delle disposizioni sull’imposta di registro), per avere la commissione regionale erroneamente ritenuto che l’obbligo di motivazione dell’avviso non fosse soddisfatto dalla specifica indicazione della pretesa tributaria, della somma richiesta, della norma di legge applicata, e dal rinvio all’atto (stima dell’U.T.E.) giustificativo della rettifica;
3.1.2.- omessa o insufficiente motivazione, in ordine alla ritenuta mancanza di prova della pretesa fiscale, giustificata da una stima effettuata dall’U.T.E. a seguito di sopralluogo, conosciuta dai contribuenti, senza esposizione delle ragioni di tale affermazione e senza indicazione delle diverse allegazioni probatorie che l’ufficio avrebbe dovuto produrre, secondo il giudicante a quo, per dimostrare il proprio assunto e per contrastare validamente gli elementi di valutazione (perizia di parte) forniti dai contribuenti.
4.- Decisione.
Il primo motivo di censura e’ fondato; il secondo e’ assorbito; per conseguenza, previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, che rinnovera’ il giudizio uniformandosi ai principi di diritto stabiliti ai par. 5.2.1, 5.2.2, e regolera’ fra le parti l’onere delle spese del presente giudizio di cassazione.
5.- Motivi della decisione.
5.1.- La commissione regionale giudica infondato l’appello erariale, nel punto in cui censura la sentenza di primo grado circa la ritenuta nullita’ dell’atto impositivo per mancanza di sufficiente e valida motivazione, affermando che l’appellante prefigurerebbe una “natura dell’avviso, che non trova riscontro nel sistema processuale tributario e che inopinatamente ne rappresenta la legittimita’ in termini di generica finalita’ di provocare la verifica contenziosa avulsa dalla utilizzazione di elementi idonei e validi a vanificare l’attivita’ regolarmente espletata – in profili formali e sostanziali – dai contribuenti interessati”.
5.2.- Tale giudizio – espresso in termini pressoche’ incomprensibili, forse interpretabile nel senso che non sarebbe sufficiente a legittimare l’atto impositivo una motivazione per rinvio ad altro atto (nel caso, stima dell’U.T.E.) conosciuto o conoscibile dal contribuente, pur in presenza dell’elencazione, nell’atto impositivo medesimo, dei dati indicati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 (valore attribuito al bene, elementi utilizzati per determinare tale valore, aliquota applicata, calcolo della maggiore imposta e indicazione di quella dovuta in caso di ricorso) – e’ giuridicamente errato.
Pertanto il primo motivo di censura (par. 2.1.1) e’ da accogliere, in base alle seguenti considerazioni.
5.2.1.- Il collegio condivide la consolidata giurisprudenza di questa suprema corte per cui, in tema di registro o di INVIM, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa; essendo necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base ai quali e’ stato determinato il maggior valore, salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato e la facolta’ del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa, anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio (Cass. nn. 1150/2008, 25624/2006, 12162/2005, 11997/2003, e numerose altre).
5.2.2.- Altrettanto condivisa dal collegio e’ la giurisprudenza- formatasi in materia di motivazione dell’avviso (notificato prima delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, artt. 1, 2 e 4,) mediante rinvio ad altri atti della pubblica amministrazione (come, nel caso, la stima dell’U.T.E. o, analogamente, in materia di tributi diretti e di IVA, il verbale di constatazione della guardia di finanza) – secondo la quale l’indicazione di tali atti, assunti per relationem, se conosciuti o conoscibili dal contribuente, soddisfa(ceva) l’obbligo di motivazione; fermo restando, in caso d’impugnazione, il dovere del giudice di merito di accertare, motivando adeguatamente sul punto, che l’atto in riferimento fosse stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente (fra le piu’ recenti, Cass. nn. 2462/2007, 15842/2006,586/2006, 18117/2004).
5.3.- Il secondo motivo di censura (per. 2.1.2) – relativamente al quale non era necessaria “la chiara indicazione del fatto controverso” e delle ragioni della dedotta insufficienza della motivazione, poiche’ le nuove disposizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c. non si applicano al presente ricorso, proposto contro sentenza pubblicata prima del 2.3.2006 (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2) – e’ assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
6.- Dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010