LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TERAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giovanni Chiodi, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5637 presso e nello studio dell’avv. D’AMARIO Ferdinando che lo rappresenta e difende, giusta Delib. G.C. n. 455 del 19.07.2004;
– ricorrente –
contro
LESTI s.a.s. di LESTI FAUSTO & C, in persona del proprio legale rappresentante sig. L.E., rappresentato e difeso dagli avv.ti Strozzieri Antonio e Luigi Di Liberatore ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Merulana n. 234, presso l’avv. Giuliano Bologna;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/06/03 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, Sez. 06, l’11 novembre 2003, depositata il 25 novembre 2003 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. Marinucci Giuseppe;
udito, per il Comune ricorrente, l’Avv. Ferdinando D’Amario che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la societa’ resistente, l’Avv. Luigi Di Liberatore che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti, a fronte di una dichiarazione di una superficie imponibile di mq 3.000, il Comune di Teramo, accertata una superficie di mq. 4.491, notificava alla societa’ contribuente avviso di accertamento per la differenza di mq 1.491, relativamente agli anni dal 1997 al 2000. Avverso tali atti impositivi, la Lesti s.a.s. presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo che, con la sentenza n. 44/02/2002, pur dichiarando dovuta la tassa per il periodo 01.01.1997 – 22.05.1998, annullava totalmente l’accertamento sul presupposto della violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73. Avverso detta decisione, il comune abruzzese proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, deducendo l’ultrapetizione della statuizione, dal momento che la ricorrente avrebbe limitato la censura alla sola e semplice omissione del preavviso di accesso, senza nulla eccepire in ordine sia all’invito ad esibire atti e documenti, sia alla documentata autorizzazione all’accesso.
Deduceva, inoltre, l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7 e art. 49, comma 14, e la contraddittorieta’ del dispositivo della sentenza.
La C.T.R., con la sentenza n. 77/06/03, pronunciata l’11 novembre 2003 e depositata il 25 novembre 2003, rigettava l’appello del Comune.
Avverso tale sentenza, il Comune di Teramo proponeva ricorso per Cassazione sorretto da un motivo. L’intimata societa’ resisteva con controricorso, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo del ricorso, il Comune di Teramo ha dedotto “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di punto decisivo.
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, atteso che la decisione non avrebbe colto la reale problematica sottoposta all’esame della Commissione e, pertanto, non avrebbe deciso sul petitum, cosi’ come formatosi.
La sola supposta irregolarita’ della comunicazione del preavviso non avrebbe potuto condurre alla comminatoria di nullita’ dell’avviso di accertamento ne’ per la considerazione che la nullita’ non sarebbe specificamente comminata ne’ per la considerazione che si sarebbe stati, comunque, in presenza di un consenso all’accesso, stante la partecipazione alle operazioni di verifica e la loro accettazione, manifestata dalla contribuente anche con la sottoscrizione del verbale.
Nel ritenere nullo l’accertamento, i giudici del merito non avrebbero tenuto conto che i dati e gli elementi relativi ai locali ed alle aree occupati e soggetti alla tassa sarebbero stati gia’ forniti all’ente impositore con la denuncia di occupazione e detenzione dei locali stessi da parte della contribuente.
Inoltre, ugualmente, i giudici non avrebbero considerato che il comune, in ogni caso, avrebbe avuto il dovere di verificare la rispondenza delle superfici dichiarate a quelle effettivamente utilizzate.
Nella sentenza impugnata, l’erronea applicazione di legge si riscontrerebbe laddove verrebbe ritenuta necessaria, a pena di nullita’ dell’avviso, la forma “scritta” ed il termine della comunicazione di preavviso di accesso: tale forma non sarebbe specificamente richiesta dalla norma e, quindi, in assenza di formale previsione, dovrebbe essere ritenuta sufficiente qualsiasi forma di comunicazione, anche verbale o telefonica.
L’utilizzo di una forma di comunicazione del preavviso di accesso piuttosto che di un’altra non avrebbe potuto invalidare il risultato della rilevazione cosi’ come eseguita, ne’ avrebbe potuto costituire causa di nullita’ del successivo avviso di accertamento, fondato su varie e diverse risultanze documentali prodotte dalla contribuente, oltre che sui dati della rilevazione stessa. Nella fattispecie, il diritto alla riservatezza dell’impresa, evocato nella sentenza impugnata, parrebbe del tutto fuori luogo, trattandosi di accesso volto a conseguire un interesse pubblico tributario e finalizzato a compiere semplici operazioni di misurazione delle superfici imponibili e di verifica della natura dei rifiuti prodotti, a nulla rilevando lo specifico svolgimento dell’attivita’ economica dell’impresa.
Le dettagliate deduzioni, esposte dal Comune in sede di appello, non sarebbero state prese in considerazione dai giudici dell’appello che, eludendone la specificita’, non avrebbero fornito argomentazioni e valutazioni critiche tali da convincere sulla legittimita’ o meno di detto comportamento.
Da ultimo, il vizio di motivazione della sentenza si presenterebbe anche sotto il profilo dell’illogicita’ e della contraddittorieta’, dal momento che la motivazione non sarebbe attinente al caso concreto.
Se il Comune poteva legittimamente ricorrere, ed e’ effettivamente ricorso, all’accertamento diretto, rilevando dati ed elementi previsti dalla norma, il richiamo all’uso dell’altro mezzo non avrebbe avuto alcuna ragione di esistere.
Il ricorso merita accoglimento.
Nella sentenza impugnata si legge: “l’accesso e’ stato spontaneamente consentito dal ricorrente che nulla ha eccepito in tale sede provvedendo alla sottoscrizione del verbale di misurazione, in tal modo attestandone la veridicita’ di contenuto”.
E’ giurisprudenza di questa Corte dal quale qui non vi e’ motivo per discostarsi che, ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il Comune ha, in una prima fase del procedimento di accertamento, disciplinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 1 il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d’ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l’interessato e con il suo consenso espresso o tacito. In tale prima fase, destinata al consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti d’ufficio, la mancanza della preventiva e specifica autorizzazione del Sindaco ad effettuare il sopralluogo per la rilevazione delle superfici tassabili e la mancanza di preavviso al contribuente, non determinano la nullita’ dell’accertamento (ex plurimis, Cass. 15713/09, Cass. 13230/09, Cass. 5093/05).
Nel caso di specie, come leggesi ut supra, l’accesso e’ stato consentito dal ricorrente, il quale ha provveduto anche a sottoscrivere il verbale di misurazione. Consegue l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Abruzzo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezionedella C.T.R. Abruzzo.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010