Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.753 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TERAMO, in persona del Sindaco pro tempore dott. C.

G., rappresentato e difeso dall’avv. Cafforio Cosima ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 111, presso l’avv. DE LEONARDIS Francesco;

– ricorrente –

contro

LESTI s.a.s. di LESTI FAUSTO & C, in persona del proprio legale rappresentante sig. L.E., rappresentato e difeso dagli avv.ti Strozzieri Antonio e Luigi Di Liberatore ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Merulana n. 234, presso l’avv. Giuliano Bologna;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/04/04 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, Sez. 04 il 22 luglio 2004, depositata il 23 settembre 2004 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. Marinucci Giuseppe;

udito, per il ricorrente Comune di Teramo, l’Avv. Cosima Cafforio che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la societa’ resistente, l’Avv. Luigi Di Liberatore che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lesti s.a.s. di Lesti Fausto & C. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, per l’annullamento della cartella di pagamento n. ***** dell’importo complessivo di Euro 5.321,05, emessa dal Concessionario del Servizio Nazionale di riscossione per la Provincia di Teramo, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, annualita’ 2000, relativa all’immobile adibito ad opificio industriale.

La societa’ ricorrente sosteneva l’illegittimita’ della cartella di pagamento atteso che la pretesa tributaria del Comune di Teramo non sarebbe stata assistita da un valido titolo esecutivo, dacche’ l’unico atto precedente la notifica sarebbe stato un avviso di accertamento annullato dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 44/02/2002.

Si costituiva il Comune di Teramo, sostenendo l’inammissibilita’ del ricorso, dacche’ non notificato nel termine decadenziale anche al competente concessionario del servizio di riscossione, parte necessaria in un giudizio che ineriva i vizi propri della cartella di pagamento.

Inoltre, il Comune riteneva inammissibile il ricorso anche sotto il profilo dell’atto presupposto alla cartella di pagamento che non avrebbe tratto titolo dall’avviso di accertamento n. *****, ma dalla denuncia in data ***** spontaneamente presentata dalla societa’ e pari alla superficie di 3000 mq.

Pertanto, la sussistenza dell’obbligazione tributaria di cui alla cartella, riferita all’anno 2000, si sarebbe dovuta ritenere consolidata ed inoppugnabile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1.

La Commissione adita, con la sentenza 45/03/2003, accoglieva il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento non avrebbe potuto essere emessa, dal momento che il ruolo sarebbe stato sostituito dal successivo avviso di accertamento che, impugnato dalla societa’, era stato dichiarato nullo.

Il Comune di Teramo impugnava detta decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, riproponendo l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per mancata notificazione dello stesso al Concessionario e per l’inoppugnabilita’ della cartella.

La C.T.R., con la sentenza n. 46/04/04, pronunciata il 22 luglio 2004 e depositata il 23 settembre 2004, confermava la decisione di prime cure, rigettando l’appello del Comune.

Avverso tale sentenza, il Comune di Teramo proponeva ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi.

Resisteva con controricorso l’intimata societa’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il Comune di Teramo ha dedotto “violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72 – travisamento dei fatti – illogica, insufficiente ed errata motivazione”.

La Commissione Tributaria Regionale, pur affermando di condividere le ragioni poste a base della sentenza di primo grado, in realta’ respingerebbe l’appello del Comune, con motivazione sostanzialmente diversa, sostenendo, in definitiva, che il Comune, avendo emesso avviso di accertamento per la medesima tassa, anno di competenza e per lo stesso bene immobile, si sarebbe precluso ulteriori forme impositive.

In realta’, la pretesa tributaria esercitata dal Comune, con l’emissione dell’avviso di rettifica della liquidazione del tributo, sarebbe distinta da quella scaturente dalla spontanea denuncia del contribuente e le due pretese non sarebbero alternative tra loro:

l’attivazione del potere di accertamento non escluderebbe quello dell’iscrizione a ruolo della tassa liquidata in base alla dichiarazione del contribuente.

Nel caso di specie, l’oggetto dell’avviso di liquidazione, impugnato e poi annullato, sarebbe stato limitato alla maggiore superficie accertata dal Comune di Teramo rispetto a quella dichiarata dalla societa’, ferma restando l’obbligazione tributaria della societa’ Lesti, limitata a soli 3000 mq e scaturente dalla sua stessa denuncia. Il potere di accertamento, esercitato dal Comune e previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 per denuncia infedele o incompleta, non avrebbe l’effetto di sostituirsi alla dichiarazione del contribuente ma, eventualmente, di aggiungersi alla stessa.

I procedimenti relativi all’iscrizione a ruolo di quanto denunciato dal contribuente e di quanto accertato in piu’ dall’Ente sarebbero distinti e soggetti a termini e modalita’ diversi, ma assolutamente compatibili tra loro. La sentenza ignorerebbe completamente la norma desumibile dal combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 72 secondo cui la denuncia avrebbe effetto anche per gli anni successivi e che la liquidazione del tributo sarebbe disposta dall’ente impositore sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, con cio’ chiaramente evidenziando la distinzione tra i due diversi istituti, denuncia e accertamento, ma anche la loro inequivocabile cumulabilita’.

Pertanto, nessun effetto avrebbe potuto provocare l’annullamento dell’avviso di liquidazione in rettifica sulla denuncia presentata dal contribuente, se non quello di escludere la possibilita’ di iscrivere a ruolo il tributo liquidato con l’avviso stesso, limitando la pretesa tributaria esclusivamente all’importo iscritto a ruolo sulla base della denuncia presentata dal contribuente. Il motivo di censura merita l’accoglimento.

Nel giudizio che ne occupa e’ stata impugnata la cartella esattoriale relativa all’iscrizione al ruolo dell’importo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base della denuncia presentata dal contribuente. Pertanto, e’ del tutto irrilevante il successivo giudizio promosso dal contribuente avverso l’avviso di accertamento di maggior imposta sempre per l’anno che ne occupa. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72 non includendo tra le disposizioni richiamate del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quella contenuta nell’art. 15, relativa alla misura delle iscrizioni a ruolo in caso di accertamenti non definitivi (norma, peraltro, il cui ambito applicativo e’ stato espressamente limitato alle sole imposte sui redditi dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 19), consente l’immediata iscrizione integrale a ruolo, con soprattasse ed interessi, della tassa, pur se non definitivamente accertata (ex plurimis, Cass. 141/04).

Il Comune, pertanto, avrebbe potuto addirittura iscrivere a ruolo l’intera imposta accertata: si e’ limitato ad iscrivere a ruolo l’imposta correlata alla dichiarazione del contribuente, senza procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta accertata.

I due giudizi, l’uno avente per oggetto l’impugnazione della cartella esattoriale e l’altro, l’avviso di accertamento, hanno petitum e causa petendi differenti e non possono e non hanno nessuna interferenza fra loro.

Con il secondo motivo del ricorso, il Comune ha denunciato “violazione dell’art. 324 c.p.c., erronea e falsa applicazione del principio ne bis in idem”, atteso che i giudici di seconde cure avrebbero fatto propria la motivazione relativa all’impossibilita’ di proporre una nuova causa davanti allo stesso giudice su una questione gia’ oggetto di giudicato.

In realta’, nel caso di specie, non ci sarebbero stati i presupposti per dar luogo al giudicato dal momento che non ci sarebbe stata alcuna identita’ di oggetto, vertendo la causa, decisa con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo n. 44/2/02, esclusivamente sull’avviso di rettifica della liquidazione della tassa per gli anni 1998 – 2000, ne’ sarebbe stata definitiva la sentenza nei termini stabiliti dall’art. 324 c.p.c..

Con il terzo motivo del ricorso, il Comune ha lamentato “violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 – omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato dal Comune di Teramo”.

Nell’atto di appello, il Comune aveva nuovamente dedotto l’inammissibilita’ del ricorso per mancata notifica dello stesso alla Concessionaria del servizio riscossioni.

Su tale eccezione, i secondi giudici non si sarebbero affatto pronunciati e ne’ del suo esame e/o motivato rigetto si rinverrebbe traccia nella sentenza di primo grado, pur richiamata a ragione e sostegno della pronuncia sul gravame proposto dal Comune.

Con il quarto motivo, in via subordinata, e’ stata denunciata dall’ente impositore “violazione ed errata applicazione delle norme in materia di rifiuti speciali assimilati agli urbani ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani – del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 2, 21, 18 e 57 – omessa motivazione”.

Il ricorso della societa’ contribuente non avrebbe contenuto alcun riferimento alla denuncia dalla medesima presentata ai fini dell’applicazione della TARSU, per cui nello stesso non si sarebbe potuta ravvisare una sorta di sua negazione o smentita, peraltro inammissibile, essendo consentito ai contribuenti di presentare esclusivamente denunce di variazione produttive di effetti per il futuro. Il ricorso sarebbe stato costruito sul presupposto che la cartella di pagamento impugnata si riferisse all’avviso di accertamento in rettifica n. *****, assunto, invece, palesemente infondato. Da ultimo poi, si rileva, in ogni caso, la piena legittimita’ dell’iscrizione a ruolo della TARSU anno 2000 e della relativa cartella di pagamento, questione, quella della legittimita’ della pretesa tributaria del Comune, non affrontata affatto dai giudici di merito.

L’accoglimento del primo motivo di censura comporta l’assorbimento dei rimanenti.

Consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbiti i rimanenti motivi di censura.

Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, e’ possibile decidere in via definitiva senza necessita’ di rinvio e, conseguentemente, si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., respingere il ricorso introduttivo del contribuente.

Alla luce dei profili sostanziali e processuali della controversia, ricorrono giusti motivi perche’ le spese relative all’intero processo siano compensate.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il resto, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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