LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.A. residente a *****;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 187/50/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione n. 50, in data 11/11/2005, depositata il 16 dicembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 04. novembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, esercente attivita’ libero professionale, ricorreva avverso il silenzio rifiuto, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, relativa agli anni dal 1998 al 2000.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione e ne ha chiesto la cassazione.
L’intimato non ha svolto difese in questa sede. Con istanza 11.01.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che la causa venga trattata in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia Entrate censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 nonche’ per omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo;
vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
Considerato che i Giudici di appello hanno ritenuto insussistenti i presupposti impositivi per avere verificato che, nel caso, trattavasi di una “organizzazione incapace di produrre autonomamente valore”;
Considerato che la questione posta dal ricorso in esame va risolta, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse,- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”;
Considerato che la decisione impugnata non appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente – agente di commercio – sulla base della considerazione che l’organizzazione di cui si avvaleva il professionista era “incapace di produrre autonomamente valore”, senza verificare l’insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione, quali desumibili dal trascritto principio;
Considerato, quindi, che il ricorso va accolto e, per l’effetto, – cassata l’impugnata decisione – la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perche’ proceda al riesame e, quindi, adeguandosi al richiamato principio, pronunci nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010