LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.L., residente a *****;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 209/52/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione n. 52, in data 29/06/2005, depositata il 07 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 04 novembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Presente il P.M. Dott. FEDELI Massimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 12442/2007 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 209/52/2005, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 52, il 29.06.2005 e DEPOSITATA il 07 marzo 2006.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento IVA, Irpef, Irap, SSN per gli anni 1995, 1996 e 1998, si articola in due motivi, con i quali si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 nonche’ del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, D.L. n. 106 del 2005, art. 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.Lgs n. 449 del 1997, art. 25 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.
Si deduce che avrebbe errato la Commissione di appello, sia per non avere considerato che la conseguenza della mancata notifica degli atti presupposti, era solo la possibilita’ di procedere alla relativa impugnazione insieme all’atto successivo, sia pure per non avere considerato che, nel caso, vertendosi in tema di omesso o insufficiente versamento l’iscrizione a ruolo poteva essere effettuata senza previo accertamento, rettifica o avviso.
A conclusione del primo motivo viene formulato il seguente quesito:
dica la Corte se una cartella esattoriale di riscossione dell’IVA derivante da una precedente rettifica non puo’ – pena l’inammissibilita’ – impugnarsi unicamente per il vizio di omessa notifica dell’atto previo, vizio che di per se’ comporta la facolta’ di impugnare la rettifica insieme alla cartella.
Questo, invece, il quesito posto a conclusione del secondo mezzo:
dica la Corte se in caso di omesso o insufficiente versamento Irpef, Irap o Iva la A.F. puo’ iscrivere a ruolo la somma non versata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis richiamato per l’Irap dal D.Lgs. n. 449 del 1997, art. 25 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis senza emissione di previa rettifica o accertamento; cio’ operando, non e’ necessario inviare un previo avviso nel caso di omesso versamento, non variando il risultato della dichiarazione, e peraltro tale omissione non sarebbe viziante non trattandosi di atto impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 e quindi potendo il contribuente svolgere ogni sua eccezione in giudizio; dette cartelle vanno notificate, ai sensi della disciplina esecutiva di Corte Cost, 280/05, se relative al 1998 entro il 31.12.2004, e, se iscritte a ruolo entro il 31.12.01, non siano colpite da decadenza.
2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La Commissione di appello ha accolto il ricorso del contribuente nel presupposto che le iscrizioni a ruolo impugnate non fossero state precedute, nei termini di legge, dai prescritti atti prodromici.
4 – Il primo mezzo, non appare in grado di incrinare il tessuto argomentativo dell’impugnata decisione, risultando in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 16412/07 del 3 – 25 luglio 2007, secondo cui La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullita’ dell’atto consequenziale notificato e tale nullita’ puo’ essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitatile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito – la cui valutazione se congruamente motivata non sara’ censurabile in sede di legittimita’ – interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullita’ dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione. L’azione puo’ essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volonta’ del concessionario, evocato in giudizio, la facolta’ di chiamare in causa l’ente creditore.
Il secondo mezzo, avuto riguardo all’accertamento in fatto compiuto dai Giudici di appello ed alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza, non appare formulato in coerenza con il principio di autosufficienza (Cass. n. 20454/2005, n. 8154/2003, n. 14075/2002), atteso che non vengono indicati, in spregio all’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti presupposti e la relativa data di notifica, dai quali desumere la diversa realta’ fattuale assunta a presupposto della doglianza e non potendo, d’altronde, la Corte procedere ad accertamenti, gia’ effettuati dal Giudice di merito, nell’esercizio di poteri riservati. Specularmente, il quesito risulta inammissibilmente formulato.
Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ed il rigetto del primo mezzo, per manifesta infondatezza, in applicazione del trascritto principio di diritto, e del secondo motivo, per inammissibilita’.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, la memoria in data 28.09.2009 e tutti gli altri atti di causa;
Considerato, in ordine al primo mezzo, che vanno condivise le argomentazioni svolte nella relazione, e che, alla relativa stregua, lo stesso debba essere rigettato;
Ritenuto, invece, che il secondo mezzo, giuste osservazioni contenute nella memoria della ricorrente del 28.09.2009, appare ammissibile e meritevole di accoglimento, tenuto conto che in calce alla prima pagina del ricorso sono indicati l’anno fiscale di riferimento (1998) e la data della notifica della cartella esattoriale (6.04.03), e cioe’ gli elementi necessari per valutare la legittimita’ della pretesa fiscale, alla stregua di quanto disposto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter che, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, nel caso D.U. 1999 per l’anno 1998 – fissa nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione il termine per la notifica delle cartelle di pagamento;
Considerato, in esito all’accoglimento del secondo mezzo, che va cassata l’impugnata decisione, e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perche’ proceda al riesame e, quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il primo mezzo; accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, il 04 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010