LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.A., residente a *****;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 515/39/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data 22/11/2006, depositata l’11 dicembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 04 novembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Presente il P.M. Dott. FEDELI Massimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3119/2 008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1- E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 515/39/2006, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione Staccata di Latina n. 39 il 22.11.2006 e DEPOSITATA l’11 DICEMBRE 2006.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1996, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184 e art. 2697 c.c., nonchè per motivazione omessa su punto decisivo.
2 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3 – La sentenza impugnata, giusta censura formulata con il secondo mezzo, con cui si denuncia il difetto di motivazione, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico – giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).
3 bis – La sentenza, infatti, disattende tali consolidati principi, avendo giustificato il decisum con lapidarie e generiche espressioni di condivisione per la decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in. considerazione nell’iter decisionale, pur in presenza di specifiche doglianze dell’Agenzia, riproposte in questa sede, che aveva indicato gli elementi posti a base dell’accertamento e che assumevano rilievo ai fini impositivi.
4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbito il primo.
il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010