LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
UNICALCESTRUZZI SPA (incorporante di Betonval Calcestruzzi di Cemento s.p.a. a sua volta incorporante di Brizzi Calcestruzzi s.r.l.), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUSSO CORVACE GIUSEPPE e ZOPPINI GIANCARLO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 90/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 2/12/06, depositata il 24/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
udito per la controricorrente l’Avvocato Russo Corvace Giuseppe che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La C.T.R. della Toscana ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto nei confronti di Brizzi Calcestruzzi s.r.l. confermando l’annullamento di un avviso di rettifica per IVA 1995 fondato sulla ritenuta inesistenza dei servizi fatturati alla società dalla controllata Betonval e sulla mancata auto fatturazione di acquisti. Motivava la sentenza sulla regolarità delle modalità di stipula del contratto e che la censura di genericità del contratto era infondata in quanto in contrasto con il principio dell’autonomia contrattuale.
Aggiungeva che le attività contestate erano inerenti alla produzione e che non vi erano censure alla regolare tenuta delle scritture contabili.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso la Unicalcestruzzi s.p.a., incorporante la Betonval a sua volta incorporante la Brizzi Calcestruzzi.
Preliminarmente si deve rilevare l’infondatezza delle eccezioni di improcedibilità per omesso deposito di documenti e di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso: la tesi dell’Ufficio è che il contratto di fornitura di servizi, il cui contenuto è trascritto nel ricorso, sia assolutamente generico, che le fatture che hanno per oggetto come trascritto in sentenza, l’addebito relativo all’accordo di prestazione di servizi stipulato in data ***** siano di una tale genericità da far ritenere, in relazione anche al collegamento tra le due società, alla ammessa mancanza di ogni documentazione dello svolgimento, l’inesistenza dei servizi. Sul piano dell’autosufficienza il ricorso appare quindi ammissibile non censurando la controricorrente la corrispondenza del contenuto del contratto a quello indicato a pagg. 2 e 3 del ricorso per Cassazione, su quello della produzione di documenti l’Amministrazione non ne aveva alcuno da esibire, oltre a quelli contenuti nel fascicolo di ufficio e tra essi l’atto di rettifica impugnato.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente formula il seguente quesito: se l’onere della prova in ordine alla spettanza del diritto di portarsi in detrazione l’IVA assolta o addebitata in via di rivalsa per la prestazione di servizi acquistati spetti al contribuente il quale non potrà limitarsi a dimostrare che sussiste un contratto e che la prestazione fatturata è astrattamente compatibile con l’attività di impresa, ma dovrà in concreto dimostrare l’effettività della operazione in quanto…..a sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 letto ed interpretato…in coerenza con il principio affermato dalla Corte di Giustizia della Comunità… l’esercizio del diritto di detrazione non è subordinato al solo fatto che il cessionario abbia versato VIVA indicata in fattura, ma tale diritto è da escludersi per le imposte dovute in relazione ad operazioni inesistenti. La risposta al quesito, involuto per la necessità di contestare una sentenza la cui motivazione è fondata su circostanze pacifiche (esistenza del contratto, riferibilità al contratto delle fatture ed inerenza in astratto delle prestazioni fatturate all’attività del contribuente) ma che non affronta la questione centrale della effettività o meno delle prestazioni fatturate, applicando così falsamente l’art. 19 citato, deve essere evidentemente positiva.
Del pari fondato è il secondo motivo sull’omessa motivazione sulla circostanza della effettività delle prestazioni fatturate in quanto sul punto la sentenza tace”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che la contribuente ha depositato memoria;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso. Infatti i rilievi contenuti nella memoria della contribuente in ordine alla ammissibilità per la natura multipla del quesito non sono pertinenti o decisivi. Nella specie in relazione al primo motivo nel ricorso sono proposti tre distinti quesiti: 1 a chi spetti di provare l’effettività della prestazione oggetto della fattura, 2 se oggetto della prova sia l’astratta inerenza o l’effettività della prestazione, 3 se il pagamento dell’IVA da parte del cedente sollevi il cessionario dalla prova. I quesiti appaiono in ordine logico:
onere della prova, oggetto della prova e sussistenza di eccezione alla regola di cui ai punti precedenti. I tre quesiti appaiono distinti e in ordine logico e non postulano una attività interpretativa della Corte. I quesiti multipli ritenuti inammissibili da questa Corte, cfr. Cass. 1906/08, 3896/08, 11910/09, sono quelli che propongono in un unico quesito più domande connesse e che richiede una preventiva attività di interpretazione da parte del giudice foriera di errori, al fine di scomporlo in quesiti semplici, i quali, a loro volta, potrebbero richiedere risposte differenziate.
Nella specie invece i quesiti sono distinti ed ordinati, nessuna attività interpretativa è richiesta alla Corte e quindi sono ammissibili.
Il secondo motivo ha richiesto di accertare la mancanza di motivazione in ordine all’accertamento di fatto dell’esistenza dei servizi fatturati serve a convalidare l’interpretazione della sentenza che essa l’inerenza delle prestazioni al contratto e all’attività produttiva sia sufficiente a provarne l’effettività.
E’ esatto il rilievo che avendo aderito la sentenza al principio della astratta inerenza non era necessaria alcuna motivazione sulla effettività, ma il rilievo che il motivo sarebbe assorbito e non fondato è comunque privo di decisività.
In conclusione la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010