Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.761 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASCREA 18, presso lo studio dell’avvocato DELL’ACQUA GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEZZETTI ENRICO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 12136/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASCREA 18, presso lo studio dell’avvocato DELL’ACQUA GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEZZETTI ENRICO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 12295/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASCREA 18, presso lo studio dell’avvocato DELL’ACQUA GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEZZETTI ENRICO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 12422/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASCREA 18, presso lo studio dell’avvocato DELL’ACQUA GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEZZETTI ENRICO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso le rispettive sentenze: n. 48/07 (per il ricorso R.G.

11922/08), n. 49/07 (per il ricorso R.G. 12295/08), n. 51/07 (per il ricorso R.G. 12136/08), n. 50/07 (per il ricorso R.G. 12422/08), tutte della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 31.1.07 e tutte depositate il 9.3.07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “Nella causa n. 12136/08 F.G. ha acquistato da V.L. un immobile con atto del ***** dichiarando il valore di L. 530 milioni e di volere usufruire ai fini dell’imposta di registro della valutazione automatica L. n. 154 del 1988, ex art. 12. L’Ufficio ricevuta la comunicazione della rendita emetteva avviso di liquidazione della differenza di imposta dovuta essendo la valutazione automatica di L. 643.410.000. Impugnato dal contribuente l’avviso, esso era confermato in appello con sentenza 46/02/2003 passata in giudicato.

L’ufficio emetteva nuovo avviso di liquidazione per registro ed Invim anche questo impugnato assumendo il contribuente l’estinzione della lite per condono. Accolto il ricorso in primo grado, la C.T.R. del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti del F. confermando l’estinzione della lite per condono.

Nella causa 11922/08 il F. impugnava il diniego dell’istanza di condono di cui alla causa precedente, il ricorso era accolto in primo grado e quindi dalla CTR del Lazio era rigettato l’appello dell’Agenzia.

Nella causa 12295/08 il F. impugnava la cartella emessa a seguito della prima sentenza passata in giudicato deducendo il condono, il ricorso era accolto in primo grado e l’appello dell’Agenzia rigettato.

Nella causa, infine, n. 12422/2008 il F. impugnava altra cartella di pagamento per la medesima vicenda, l’Ufficio si costituiva deducendo l’avvenuto sgravio per l’erroneita’ della somma richiesta ma la CTP accoglieva l’eccezione di condono del contribuente e la sentenza era confermata dalla CTR. Avverso le quattro sentenze l’Agenzia delle Entrate propone ricorsi per Cassazione con un motivo nelle prime tre e con un motivo con due profili della quarta; il contribuente si costituisce con controricorsi in tutte le cause.

Le cause andranno riunite ex art. 274 c.p.c. attesa l’evidente connessione.

Nella prima causa il controricorrente contesta il passaggio in giudicato della prima sentenza tra le parti assumendo che pende causa in Cassazione con il n. 4671/05. La censura e’ infondata con sentenza n. 17076/06 la causa e’ stata definita con il rigetto del ricorso del F., accertandosi anche che la liquidazione del valore determinato dall’UTE D.L. n. 77 del 1988, ex art. 12 non e’ condonabile.

Consegue che il motivo dell’Agenzia, comune alle prime tre cause, con il quale si contesta la condonabilita’ a sensi della L. n. 289 del 2002 della liquidazione del valore determinato dall’UTE ex art. 12 citato e’ fondato, oltre che sui precedenti di questa Corte, anche sul giudicato.

Nella quarta causa l’annullamento per autotutela dell’atto impugnato comportava il venir meno dell’interesse ad agire”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, riunite le cause, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza dei ricorsi e che, pertanto, le sentenze impugnate vadano cassate. Per le prime tre cause non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto le cause possono essere decise con il rigetto dei ricorsi introduttivi del F., per la quarta, il venir meno dell’interesse ad agire in appello per effetto della revoca dell’atto impugnato comportava l’inammissibilita’ del ricorso in appello, la cassazione deve essere senza rinvio a sensi dell’art. 382 c.c., u.c..

In ordine alle spese le perplessita’ della giurisprudenza di merito sulla questione sono motivo per compensare le spese dei gradi merito di tutti i giudizi, le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza per le prime tre cause e si liquidano nel dispositivo, per la quarta la revoca dell’atto impugnato e’ motivo per compensare anche quelle del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie i ricorsi, cassa le prime tre sentenze impugnate e decidendo nel merito rigetta i ricorsi introduttivi del contribuente, cassa senza rinvio la quarta sentenza di cui al processo n.r.g. 12422/08;

condanna il contribuente alle spese di cassazione liquidate in Euro seicento/00 per spese vive ed Euro quattromilaottocento/00 per onorari, compensa le spese di cassazione del quarto giudizio e di tutti i giudizi per i gradi di merito.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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