LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente —
contro
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA fondata da G. Treccani s.p.a.;
– intimata —
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 185/20/06, depositata il 29 gennaio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 novembre 2009 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 185/20/06, depositata il 29 gennaio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto all’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani s.p.a. il diritto al rimborso dell’IVA versata nel 1998: in particolare, il giudice a quo ha rigettato l’eccezione dell’Ufficio di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per tardivita’ della relativa istanza (presentata il 15/2/2002) D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 ritenendo nella specie applicabile non gia’ il termine biennale ivi previsto, bensi’ l’ordinario termine prescrizionale decennale, trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo, L’Istituto contribuente non si e’ costituito.
2. Il ricorso, con il quale si contesta l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di IVA, alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 prevedente un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, decorrente dal pagamento dell’imposta (che non esclude, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.) (Cass. nn. 16477 del 2004 e 8461 del 2005).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, il contribuente va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il contribuente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorati, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010