Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.764 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 6/06/07, depositata il 16 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 6/06/07, depositata il 16 febbraio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di M. G. per il recupero di ritenute IRPEF per prestazioni di dipendenti in nero nell’anno 1998.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. Con i due motivi di ricorso, l’Agenzia denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e l’insufficiente motivazione, censurando la sentenza impugnata la’ dove, in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che le somme portate negli assegni di cui erano state rinvenute le matrici costituissero restituzione di prestiti, anziche’ retribuzioni, nonostante che in dette matrici risultasse la causale stipendio ed il nome del beneficiario, lavoratore dipendente.

Il ricorso appare manifestamente fondato, avendo questa Corte gia’ avuto occasione, in controversie tra le stesse parti e sostanzialmente identiche alla presente, di affermare, da un lato, che e’ noto che le somme percepite dai lavoratori si presumono corrisposte dal loro datore di lavoro a titolo di retribuzione, cio’ che, nel caso in esame, e’ assai piu’ probabile della tesi secondo cui si tratterebbe di restituzione di prestiti elargiti dai medesimi lavoratori allo stesso datore di lavoro, non si sa bene a quale titolo, in quale misura ed in quale circostanza; dall’altro, che il giudice a quo, omettendo di seguire canoni della comune logica e travisando precise disposizioni normative, non ha correttamente valutato che il rinvenimento di una contabilita’ informale (costituita nella fattispecie da fogli volanti, matrici di assegni, ecc.) costituiva indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilita’ ufficiale, cio’ che legittimava l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo (Cass. nn. 6335, 6336, 6337, 6964 del 2008).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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