LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
YOBH DI ANELLI FRANCO LUIGI E C. SAS in Liquidazione, con sede in *****, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti DE RISO Giovanni e Stefano Lupis, elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in Roma Viale Mazzini n. 6;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/29/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione n. 29, in data 22/02/2005, depositata il 21 dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di rettifica IVA, per l’anno 1994, con cui il competente ufficio finanziario contestava emissioni di fatture per operazioni inesistenti ed indebite detrazioni e recuperava la corrispondente imposta e gli accessori.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione e ne ha chiesto la cassazione. L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Con istanza 02.04.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte;
Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui la ricorrente Agenzia censura l’impugnata decisione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;
Visto il controricorso dell’intimata società;
Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
Ritenuto che la sentenza impugnata, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui “la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998);
Considerato, infatti, che la sentenza disattende tali consolidati principi, avendo giustificato il decisum con lapidarie e generiche espressioni di implicita condivisione per la decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, pur in presenza di specifiche doglianze dell’Agenzia, riproposte in questa sede, la quale aveva indicato gli elementi posti a base dell’accertamento, che assumevano rilievo ai fini impositivi, desumibili dal p.v. 11.12.1996 della Guardia di Finanza di Lecco, ed in particolare, la fatturazione di operazioni inesistenti, l’inesistenza materiale delle prestazioni, nonchè la non inerenza di costi esposti in dichiarazione;
Considerato, altresì, che i Giudici di appello hanno del tutto ignorato fatti e circostanze, indicati dall’Agenzia (rapporti tra il rappresentante legale della Yobh sas e quello della OCM Valma spa, dichiarazioni rese da terzi in ordine alla abituale frequentazione della sede della OCM VAlma Spa da parte del rappresentante della Yobh ed alla ricezione di somme, prestazioni di servizi fatturate sia dalla Yobh sia pure da altre società, costi registrati dalla società ma inerenti spese per beni nella disponibilità esclusiva dell’Anelli, etc.) che, ove presi in esame e valutati, avrebbero potuto indurre ad una diversa decisione;
Considerato, pertanto, che, in base ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010