Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.78 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15947/2008 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato SBERNINI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato URCIUOLO Antonio con studio 04023 FORMIA (LT) VIA RUBINO, N. 76 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FORMIANA CALCESTRUZZI SRL;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 4 949/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, emessa il 5/12/07, depositata il 26/02/2008, R.G.N. 17606/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/2009 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che si riporta alla relazione del relatore:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Premesso che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c. la seguente relazione:

“1. Con ricorso notificato il 4 giugno 2008 R.A. ha chiesto la correzione di errore materiale consistito nell’omessa distrazione delle spese del giudizio espressamente richiesta dal difensore, contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 4949/2008 pronunciata da questa Corte il 5 dicembre 2007 e depositata in data 26 febbraio 2008.

2. E’ orientamento costante di questa Corte (vedi per tutte, Cass. n. 2736 del 2002) che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell’errore materiale della sentenza (o dell’ordinanza), emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 93 c.p.c., suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell’impugnazione, “in parte qua”, della sentenza viziata. Ciò in quanto la pronuncia omessa non è meramente consequenziale stante la necessità di verificare la sussistenza dell’anticipazione da parte del difensore.

Per questa ragione il principio sopra enunciato è di applicazione generale e, quindi, vale anche per le sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione, non emendabili facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c. (Cass. n. 2656 del 2004; Cass. n. 7293 del 2002; Cass. n. 822 del 1996).

Per ragioni di completezza si osserva che nella specie il tema della distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario non è stato trattato neppure nella parte motiva dell’ordinanza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile”.

1.2. Tanto premesso e precisato che, a seguito di conclusioni scritte del P.G., con cui si prospettava la qualificazione del ricorso come istanza di revocazione, con ordinanza in data 28 maggio 2009 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica in altra composizione, la Corte osserva quanto segue.

2. Il ricorso è inammissibile per l’assorbente considerazione che esso è stato proposto soltanto nell’interesse del R. (cfr.

intestazione) e non già direttamente e personalmente dal difensore interessato.

Invero l’impugnazione riguardante la sola distrazione delle spese compete al procuratore con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la denuncia di tale vizio qualora l’impugnazione avverso la sentenza (o l’ordinanza) sia stata proposta solo nell’interesse della parte (Cass. n. 5887 del 1988; Cass. n. 5664 del 1998).

Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendovi stata attività difensiva da parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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