Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.786 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1090/2008 proposto da:

C.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE STROBEL GABRIELLA, PICOTTI LORENZO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso l’avvocato COSTA Michele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGHETTI ELENA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1860/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. CULTRERA: ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed essere dichiarato manifestamente infondato.

OSSERVA CHE C.G., con ricorso notificato il 28.12.2007, ha impugnato per cassazione con tre motivi la decisione della Corte d’appello di Venezia n. 1860, depositata il 23 novembre 2006, che ha dichiarato la nullità di precedente statuizione del Tribunale di Verona, ed ha quindi pronunciato la separazione personale chiesta dal coniuge R.C.:

1.- dichiarando nel contempo l’inammissibilità delle domande di addebito della separazione, di assegnazione a sè della causa coniugale e di contributo al mantenimento della prole da essa proposte in riconvenzionale;

2.- disponendo la revoca dell’ordinanza 23.5.2000, con cui era stata disposta l’assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di assegno mensile in suo favore.

Si è costituito l’intimato spiegando difesa con controricorso.

Che la ricorrente ha denunciato:

1.- violazione della L. Divorzio, art. 4 e della L. n. 74 del 1987, art. 23, nonchè degli artt. 166 e 167 c.p.c., deducendo inapplicabilità di tali disposizioni nel procedimento di divorzio, governato da rito speciale, dunque l’ammissibilità della sua domanda riconvenzionale, erroneamente ritenuta preclusa da entrambi i giudici di merito.

2.- violazione dell’art. 112 c.p.c., ed omessa pronuncia circa la non qualificabilità come riconvenzionali delle sue domande. Ciò perchè suddette domande, in quanto accessorie a quella sullo status, sono prive di autonomia. Le preclusioni del rito ordinario non trovano applicazione nel procedimento di separazione, fondato sul principio rebus sic stantibus.

3.- violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione sull’ammissibilità della domanda per intervenuta accettazione del contraddittorio da parte dell’attore.

Che il resistente deduce infondatezza del ricorso.

Che il Consigliere relatore ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini:

“I motivi appaiono manifestamente infondati in quanto:

1.- il procedimento regolato dal rito speciale ha natura fin dall’origine contenziosa. Per l’effetto i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali vanno riferiti, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., all’udienza fissata innanzi al giudice istruttore nominato all’esito della fase Presidenziale (per tutte Cass. n. 2625/2006).

La decadenza, nel caso di specie, è stata riscontrata dai giudici di merito in relazione a detta udienza e quindi correttamente dichiarata.

2.- La domanda di addebito è autonoma, il che vuoi dire che se l’iniziativa è presa dal coniuge convenuto è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale (Cass. n. 25618/2007).

3.- Il regime delle preclusioni, sancite nel processo novellato dalla L. n. 353 del 1990, è sottratto alla disponibilità delle parti, dunque è ricondotto al rilievo officioso del giudice essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano ampliamento successivo del thema decidendum, anche se su di esso si venga a registrare il consenso di controparte (Cass. n. 9875/2005)”.

Che l’intimato ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Che il collegio ritiene di condividere la riferita proposta, compiutamente e correttamente argomentata, non smentita da considerazioni contrarie della ricorrente, richiamando, sul terzo motivo, ulteriori recenti arresti nn. 19453/2005 e 4901/207.

Che ne discende il rigetto del ricorso con condanna alle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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