Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.789 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.E.S. – SISTEMI DI SICUREZZA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A., con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 46, presso l’Avv. Costanza Carlo, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Franzi Cesare P., come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento I.E.S. – SISTEMI DI SICUREZZA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A., con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio n. 1, presso l’Avv. Manferoce Tommaso che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso ricorso;

– controricorrente –

e contro

TOTALWIRE S.N.C e F.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 903/08 depositata il giorno 8 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 13 – 17 dicembre 2007 il tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla I.E.S. S.p.a. rilevando che: la societa’ non era in grado – per sua espressa ammissione – di effettuare il deposito previsto dalla L. Fall., art. 163, comma 1, n. 4; la relazione redatta dal professionista e allegata al ricorso non era idonea ad attestare la veridicita’ dei dati aziendali in quanto limitata alle voci dell’attivo esposto nel piano di concordato; non erano stati enunciati i criteri in base ai quali era stata effettuata la suddivisione dei creditori in classi; era stato proposto il pagamento parziale dei crediti tributari senza presentare la specifica domanda di transazione fiscale.

Con sentenza in pari data e in presenza di istanze in tal senso il tribunale ha dichiarato il fallimento della societa’ insolvente.

In esito all’appello della fallita, con i quale si contestava la legittimita’ del decreto di inammissibilita’ della domanda e di conseguenza l’esistenza di un presupposto della dichiarazione di fallimento, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia impugnata sotto il profilo, ritenuto logicamente prioritario, dell’inammissibilita’ della domanda di concordato in conseguenza dell’omessa enunciazione dei criteri in base ai quali si era proceduto alla suddivisione dei creditori in classi attribuendo un trattamento deteriore ai crediti tributari benche’ nella fattispecie non vi fosse alcuna evidente ragione di discriminazione nonche’ del mancato ricorso alla specifica procedura volta alla transazione fiscale di cui all’art. 182 ter in un quadro normativo (anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007) che imponeva in via generale la collocazione preferenziale dell’intero importo dovuto per i crediti privilegiati.

Propone ricorso per cassazione la I.E.S. S.p.a. affidandosi a quattro motivi con i quali: a) lamenta la mancata motivazione in ordine al dedotto errore del tribunale che aveva ritenuto inammissibile la domanda in base all’affermazione della ricorrente relativa all’assenza di disponibilita’ di fondi all’epoca della presentazione della domanda stessa, senza considerare che non erano stati esclusi ne’ l’intervento di un terzo ne’ la disponibilita’ di fondi in tempi brevi, come si era poi puntualmente verificato; b) censura la mancata pronuncia in ordine al motivo concernente la portata della relazione dell’esperto e alla ritenuta necessita’ che l’attestazione si debba estendere anche alla veridicita’ di dati diversi da quelli contabili contenuti nel piano; c) deduce l’insufficienza della pronuncia in ordine alla censura sulla ritenuta assenza di motivazione dei criteri di suddivisione dei creditori in classi sostenendo che la Corte sul punto non si sarebbe espressa non con “veloci incisi in alcuni passaggi”; 4) deduce infine l’erroneita’ del principio enunciato dalla Corte circa la necessita’ della specifica domanda di transazione fiscale, sostenendosi che la stessa e’ solo una della possibili opzioni offerte al debitore.

Resiste la sola curatela fallimentare con controricorso illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilita’ dei ricorso.

Il tribunale ha ritenuto non ammissibile la domanda di concordato preventivo proposta dalla I.E.S. S.p.a. sotto diversi profili attinenti alla indisponibilita’ della somma necessaria per il deposito del fondo spese della procedura, all’insufficienza della relazione del professionista sull’attendibilita’ dei dati aziendali, alla mancata indicazione dei criteri di suddivisione dei creditori in classi, all’omessa presentazione della specifica istanza di transazione di cui alla L. Fall., art 182 ter. La Corte d’appello, ritenendo di dovere prioritariamente esaminare le questioni attinenti alla correttezza dei criteri di formazione delle classi, trattandosi di valutazione condizionante l’apertura della procedura e quindi logicamente precedente ad ogni questione attinente al deposito della somma necessaria per le spese, ha confermato l’impugnata decisione sia sotto il profilo della ritenuta mancanza di indicazione dei criteri di formazione delle classi sia sotto quello del mancato ricorso alla procedura di cui alla L. Fall., art. 182 bis, in presenza di proposta di pagamento in percentuale dei crediti privilegiati erariali, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi.

Esaminando il terzo motivo di appello, infatti, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale in quanto se pure e’ vero, come sostenuto dall’appellante, che in determinate situazioni la suddivisione dei creditori non necessita di particolari spiegazioni in quanto risulta fornita di obiettiva auto evidenza, tale non era la fattispecie dal momento che la diversa classificazione e di conseguenza il trattamento differenziato dei crediti erariali rispetto agli altri crediti privilegiati appariva del tutto anomala e ingiustificata e quindi avrebbe necessitato quantomeno di un’esplicita motivazione. Ugualmente infondato e’ stato giudicato il quarto motivo di ricorso con cui l’appellante censurava la necessita’, ritenuta sussistente dal tribunale, di perseguire il particolare procedimento dettato dalla L. Fall., art. 182 bis, in caso di proposta pagamento non integrale dei crediti tributari, ritenendo la Corte che, quantomeno nel regime anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007 con il quale e’ stato introdotta in via generalizzata anche nel concordato preventivo la possibilita’, fino ad allora riservata al concordato fallimentare, di un pagamento percentuale dei crediti privilegiati, solo il ricorso al particolare procedimento di transazione fiscale, che solo prevedeva la falcidia del credito tributario privilegiato, e quindi anche la presentazione di copia della domanda agli uffici erariali consentisse di perseguire la ristrutturazione del debito tributario.

Si tratta, come e’ evidente, di due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la reiezione dell’appello, ben potendo l’inammissibilita’ della domanda di concordato fondarsi anche su una sola delle riscontrate mancanze.

Cio’ nonostante, mentre sono stati proposti motivi inammissibili in relazione a questioni (impossibilita’ di effettuare il deposito del fondo spese; inidoneita’ della relazione dell’esperto) non esaminate dal giudice del gravame in quanto ritenute assorbite ed e’ stata affrontata e contrastata con diffuse argomentazioni la pronuncia della Corte d’appello relativa alla necessita’ del ricorso allo speciale subprocedimento di transazione fiscale per la falcidia del credito tributario privilegiato nel regime dettato dalla riforma ma anteriore a quello conseguente al decreto correttivo, nessuna esplicita censura e’ stata proposta in ordine alla reiezione del motivo attinente alla giustificazione dei criteri di formazione della classi dal momento che l’appellante in luogo di opporre argomenti a quelli esposti in sentenza sostanzialmente imputa alla Corte l’omessa pronuncia sul punto, senza peraltro censurare la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c..

Poiche’ e’ principio reiteratamente affermato quello secondo cui “in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 389 del 11/01/2007) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese da liquidarsi unicamente in favore del fallimento controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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