Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.809 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7165-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2 005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/02/2005 R.G.N. 2152/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per: dichiarazione di inammissibilità

del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 245/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria respingeva la domanda, proposta da M.A. N. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere, previo accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti, il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal ***** con il ripristino del rapporto ed il risarcimento dei danni.

La M. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 25-2-2005, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto del ***** e dichiarava la sussistenza fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato a far data dal *****. Condannava altresì la società a riammettere in servizio l’appellante ed a corrisponderle le retribuzioni maturate dal 4 aprile 2003, oltre rivalutazione e interessi.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con un unico motivo.

La M. ha resistito con controricorso.

Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data *****.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In particolare, come questa Corte ha più volte affermato, “quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere (nel caso di specie, la conciliazione della lite tra dipendenti e datore di lavoro in sede sindacale), ovvero il venir meno, con la materia controversa, di qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, e, quindi, ad una pronuncia nel merito” (cfr. Cass. 27-10-2005 n. 20860, Cass. 9-11- 2004 n. 21291, Cass. 5-8-2004 n. 15081, Cass. S.U. 26-7-2004 n. 14059, Cass. 23-4-2004 n. 7817, Cass. 16-4- 2004 n. 7239, Cass. 12-11- 2003 n. 17075, Cass. 27-1-2003 n. 1205, Cass. 26-4-2002 n. 6083, Cass. S.U. 8-1-2003 n. 78, Cass. S.U. 18-5-2000 n. 368).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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