Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.813 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4980/2009 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato MARUCCHI Gian Luca (Studio Carabba

& Partners), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMPORTI MARCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. DUSE 5/G, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI Sergio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UBALDI ROBERTO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.F., quale erede di C.F.G., C.G.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 832/88 R.G. del TRIBUNALE di PISTOIA, depositato il 22/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VTVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta – con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. – la cassazione dell’ordinanza emessa dal tribunale di Pistoia in data 22.1.2009, con la quale – riunite le cause di R.G. 832/1988 ed R.G. 1513/1988 – era stata disposta la sospensione dei presenti procedimenti essendo tuttora pendente la causa avanti la Sezione Specializzata Agraria del tribunale di Pistoia che deve pronunciarsi su questioni di merito rilevanti per la decisione della presente causa.

Resistono gli intimati.

Il ricorrente sostiene l’erroneità della decisione, non essendo pendente davanti alla Sezione specializzata agraria alcun giudizio la cui decisione sia pregiudiziale alla definizione del procedimento in corso.

Il procedimento che ha dato luogo al presente ricorso può sintetizzarsi come segue.

C.C. conveniva V.V., davanti al tribunale di Pistoia, per sentire dichiarare il riscatto, in suo favore, del fondo agricolo acquistato dal V..

Quest’ultimo, costituitosi, contestava la sussistenza del diritto di prelazione agraria eccependo l’inesistenza, sia di un rapporto di mezzadria, sia di affitto.

Il giudizio era sospeso – con ordinanza in data 27.3.1991 – con la seguente motivazione: …. rilevato che nel caso di specie i procuratori delle parti concordemente hanno chiesto una decisione con efficacia di giudicato sulla sussistenza o meno del presupposto di fatto della qualifica di coltivatore diretto del C.C., per cui bisogna declinare la competenza di questo tribunale e rimettere le parti innanzi alla Sezione specializzata agraria, competente funzionalmente a decidere sulla questione prospettata dalle parti, con la conseguenza che il presente giudizio deve essere sospeso in attesa della decisione che dovrà prendere la sezione specializzata da dover essere adita dalle stesse parti entro il termine perentorio di mesi quattro dalla comunicazione della presente ordinanza.

Successivamente, il V. proponeva, nei confronti degli odierni resistenti, domanda di rilascio del fondo in questione ritenendo il C. detentore senza titolo dello stesso.

I resistenti contestavano il fondamento della domanda.

Il giudice – concordando le parti – sospendeva anche questo giudizio fino alla definizione di quello pendente davanti alla sezione specializzata agraria.

Il C. proponeva,quindi, davanti alla sezione specialiazzata agraria, domanda volta a fare accertare e dichiarare l’esistenza di un contratto di affitto avente ad oggetto il fondo in questione.

Tale domanda – come si ricava dalla sentenza del tribunale di Pistoia – sezione specializzata agraria – era intesa come proposta al fine di ottenere l’accertamento dell’esistenza del suddetto contratto d’affitto, con efficacia di giudicato, avendo il tribunale ordinario, per tale motivo sospeso il giudizio di riscatto.

Il V., costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la improponibilità del ricorso, sia per tardività del relativo deposito, rispetto al termine per la riassunzione fissato dal tribunale ordinario, sia per mancato espletamento del preventivo tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 203 del 1982, art. 46; nel merito,contestava il fondamento della domanda.

Il giudice specializzato, con sentenza n. 503 del 2003, accertava che il C. era comodatario precario dell’immobile, e non affittuario; accertava altresì il difetto della forza lavorativa in capo allo stesso per la coltivazione del fondo.

La sentenza era impugnata dal C., con appello principale, e dal V. con quello incidentale; e la Corte d’Appello dichiarava, in accoglimento di quello incidentale, improponibile la domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Quest’ultima sentenza era confermata dalla Corte di Cassazione che rigettava il ricorso proposto dal C..

Proposto ricorso in riassunzione davanti al tribunale di Pistoia, il giudice, riuniti i procedimenti, emetteva il provvedimento di sospensione impugnato con il presente ricorso ex art. 42 c.p.c..

I due giudizi, riuniti e sospesi, hanno ad oggetto, quindi: a) il primo (R.G. 832/1988) il riscatto del fondo agricolo ( C. attore, V. convenuto); b) il secondo (R.G. 1513/1988) il rilascio dello stesso fondo ( V. attore; C. convenuto).

Il giudizio di cui al punto a) è stato sospeso ai sensi dell’art. 296 c.p.c., dando termine alle parti per l’inizio del giudizio di merito davanti alla sezione specializzata agraria per l’accertamento della sussistenza o meno del presupposto di fatto della qualifica di coltivatore diretto di C.C..

Quello di cui al punto b) è stato sospeso in attesa della definizione di tale ultimo giudizio promosso davanti alla sezione specializzata, di cui sopra, avente ad oggetto appunto l’esistenza di un contratto di affitto e la qualifica di coltivatore diretto del C..

Questo giudizio è stato definito con la sentenza della Corte di Cassazione del 25.3.2008, che ha rigettato il ricorso proposto dal C., confermando la sentenza di secondo grado di improponibilità della domanda per il mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di conciliazione.

A seguito, quindi, della riassunzione dei due giudizi sospesi e della loro riunione, il giudice del merito emetteva l’ordinanza di sospensione di cui sopra, impugnata in questa sede.

Il ricorso deve essere accolto per ragioni che la Corte, nell’esercizio dei suoi poteri, connaturati alla funzione di statuire sulla sussistenza delle condizioni per la sospensione del giudizio (in proposito Cass. n. 83 74 del 1998; successivamente: Cass. (ord.) n. 687 del 2005; Cass. (ord.) n. 1653 del 2005; Cass. (ord.) n. 399 del 2006; Cass. (ord.) n. 7410 del 2007; Cass. (ord) n. 13194 del 2008), deve rilevare d’ufficio.

Il breve excursus del giudizio riunito (R.G. 832-88 + 1513-88) rende evidente che non ricorre alcuna ipotesi di sospensione, posto che, allo stato, non pende alcun giudizio che giustifichi un tale provvedimento.

Il giudice di merito ha adottato, ai fini della sospensione, il seguente provvedimento: Dispone, inoltre, la sospensione dei presenti procedimenti essendo tuttora pendente la causa avanti la Sezione Specializzata Agraria del tribunale di Pistoia che deve pronunciarsi su questioni di merito rilevanti per la decisione della presente causa.

Ma un tale provvedimento non si giustifica.

Se si dovesse ritenere che la sospensione sia stata disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., deve rilevarsi, infatti, che il giudizio, ritenuto pregiudiziale, è stato definito con la sentenza del 25.3.2008 della Corte di cassazione, più sopra richiamata, che – confermando la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello – sezione specializzata agraria, di improponibilità della domanda e, quindi, di definizione in rito della causa, – ha posto nel nulla le statuizioni adottate dal primo giudice specializzato in ordine alle questioni ritenute pregiudiziali (qualifica di affittuario e di coltivatore diretto del C.) dal tribunale ordinario al fine della decisione delle cause a questo proposte, di riscatto e di rilascio del fondo.

Ma nessun nuovo giudizio è stato promosso, allo stato, che giustifichi la sospensione dei procedimenti riassunti.

Peraltro, deve ulteriormente sottolinearsi, a tal fine, che la questione pregiudiziale idonea a determinare la sospensione necessaria della causa – con provvedimento assoggettabile a regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. – postula, non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico indispensabile di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale, e del quale il giudice non può conoscere incidenter tantum, e neppure giudicare sul merito essendone imposto dalla legge l’accertamento con efficacia di giudicato, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione, appunto, della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata (v. anche Cass. 2.8.2007 n. 16995).

Ora, le controversie in materia di riscatto del fondo rustico da parte dell’affittuario coltivatore diretto, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8, non rientrano fra quelle devolute alla competenza per materia delle Sezioni specializzate a norma della L. n. 11 del 1971, art. 26, ma appartengono a quella del giudice ordinario, non implicando l’applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell’operatività dell’istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accertamento incidenter tantum, da parte dello stesso giudice non specializzato, ove non ricorrano condizioni particolari che richiedano un accertamento con efficacia di giudicato (Cass. 18.11.2005 n. 24453).

In questa ottica, pertanto, un tale accertamento potrebbe anche – in ipotesi – essere compiuto dal giudice ordinario incidenter tantum.

Se, invece, la sospensione, impugnata in questa sede, fosse l’effetto dell’ordinanza di sospensione in data 27.3.1991, disposta ai sensi dell’art. 296 c.p.c., anche in questo caso il permanere dell’eventuale effetto sospensivo di quell’ordinanza dovrà essere eventualmente vagliato dal giudice del merito a fronte, da un lato del decorso del termine dei quattro mesi (di cui all’ordinanza richiamata), e, dall’altro, della esistenza di una sentenza ormai definitiva, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di legittimità.

Allo stato, infatti, – come ha erroneamente ritenuto il giudice di merito – non pende alcun giudizio davanti alla sezione agraria.

Conseguentemente, la supposta rilevanza delle questioni di merito per la decisione della presente causa non giustifica il provvedimento di sospensione adottato.

Nè, da ultimo, ricorrono nella specie, le condizioni per l’applicabilità dell’art. 337 c.p.c., comma 2, condizioni, peraltro, neppure esplicitate nel provvedimento adottato.

Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio in corso”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria, di avallo ulteriore alla relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio in corso, pendente davanti al tribunale di Pistoia relativo ai procedimenti riuniti di R.G. 832/1988 e 1513/1988.

PQM

per tale motivo Il V., costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la improponibilità del ricorso, sia per tardività del relativo deposito, rispetto al termine per la riassunzione fissato dal tribunale ordinario, sia per mancato espletamento del preventivo tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 203 del 1982, art. 46; nel merito,contestava il fondamento della domanda.

Il giudice specializzato, con sentenza n. 503 del 2003, accertava che il C. era comodatario precario dell’immobile, e non affittuario; accertava altresì il difetto della forza lavorativa in capo allo stesso per la coltivazione del fondo.

La sentenza era impugnata dal C., con appello principale, e dal V. con quello incidentale; e la Corte d’Appello dichiarava, in accoglimento di quello incidentale, improponibile la domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Quest’ultima sentenza era confermata dalla Corte di Cassazione che rigettava il ricorso proposto dal C..

Proposto ricorso in riassunzione davanti al tribunale di Pistoia, il giudice, riuniti i procedimenti, emetteva il provvedimento di sospensione impugnato con il presente ricorso ex art. 42 c.p.c..

I due giudizi, riuniti e sospesi, hanno ad oggetto, quindi: a) il primo (R.G. 832/1988) il riscatto del fondo agricolo ( C. attore, V. convenuto); b) il secondo (R.G. 1513/1988) il rilascio dello stesso fondo ( V. attore; C. convenuto).

Il giudizio di cui al punto a) è stato sospeso ai sensi dell’art. 296 c.p.c., dando termine alle parti per l’inizio del giudizio di merito davanti alla sezione specializzata agraria per l’accertamento della sussistenza o meno del presupposto di fatto della qualifica di coltivatore diretto di C.C..

Quello di cui al punto b) è stato sospeso in attesa della definizione di tale ultimo giudizio promosso davanti alla sezione specializzata, di cui sopra, avente ad oggetto appunto l’esistenza di un contratto di affitto e la qualifica di coltivatore diretto del C..

Questo giudizio è stato definito con la sentenza della Corte di Cassazione del 25.3.2008, che ha rigettato il ricorso proposto dal C., confermando la sentenza di secondo grado di improponibilità della domanda per il mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di conciliazione.

A seguito, quindi, della riassunzione dei due giudizi sospesi e della loro riunione, il giudice del merito emetteva l’ordinanza di sospensione di cui sopra, impugnata in questa sede.

Il ricorso deve essere accolto per ragioni che la Corte, nell’esercizio dei suoi poteri, connaturati alla funzione di statuire sulla sussistenza delle condizioni per la sospensione del giudizio (in proposito Cass. n. 83 74 del 1998; successivamente: Cass. (ord.) n. 687 del 2005; Cass. (ord.) n. 1653 del 2005; Cass. (ord.) n. 399 del 2006; Cass. (ord.) n. 7410 del 2007; Cass. (ord) n. 13194 del 2008), deve rilevare d’ufficio.

Il breve excursus del giudizio riunito (R.G. 832-88 + 1513-88) rende evidente che non ricorre alcuna ipotesi di sospensione, posto che, allo stato, non pende alcun giudizio che giustifichi un tale provvedimento.

Il giudice di merito ha adottato, ai fini della sospensione, il seguente provvedimento: Dispone, inoltre, la sospensione dei presenti procedimenti essendo tuttora pendente la causa avanti la Sezione Specializzata Agraria del tribunale di Pistoia che deve pronunciarsi su questioni di merito rilevanti per la decisione della presente causa.

Ma un tale provvedimento non si giustifica.

Se si dovesse ritenere che la sospensione sia stata disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., deve rilevarsi, infatti, che il giudizio, ritenuto pregiudiziale, è stato definito con la sentenza del 25.3.2008 della Corte di cassazione, più sopra richiamata, che – confermando la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello – sezione specializzata agraria, di improponibilità della domanda e, quindi, di definizione in rito della causa, – ha posto nel nulla le statuizioni adottate dal primo giudice specializzato in ordine alle questioni ritenute pregiudiziali (qualifica di affittuario e di coltivatore diretto del C.) dal tribunale ordinario al fine della decisione delle cause a questo proposte, di riscatto e di rilascio del fondo.

Ma nessun nuovo giudizio è stato promosso, allo stato, che giustifichi la sospensione dei procedimenti riassunti.

Peraltro, deve ulteriormente sottolinearsi, a tal fine, che la questione pregiudiziale idonea a determinare la sospensione necessaria della causa – con provvedimento assoggettabile a regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. – postula, non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico indispensabile di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale, e del quale il giudice non può conoscere incidenter tantum, e neppure giudicare sul merito essendone imposto dalla legge l’accertamento con efficacia di giudicato, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione, appunto, della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata (v. anche Cass. 2.8.2007 n. 16995).

Ora, le controversie in materia di riscatto del fondo rustico da parte dell’affittuario coltivatore diretto, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8, non rientrano fra quelle devolute alla competenza per materia delle Sezioni specializzate a norma della L. n. 11 del 1971, art. 26, ma appartengono a quella del giudice ordinario, non implicando l’applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell’operatività dell’istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accertamento incidenter tantum, da parte dello stesso giudice non specializzato, ove non ricorrano condizioni particolari che richiedano un accertamento con efficacia di giudicato (Cass. 18.11.2005 n. 24453).

In questa ottica, pertanto, un tale accertamento potrebbe anche – in ipotesi – essere compiuto dal giudice ordinario incidenter tantum.

Se, invece, la sospensione, impugnata in questa sede, fosse l’effetto dell’ordinanza di sospensione in data 27.3.1991, disposta ai sensi dell’art. 296 c.p.c., anche in questo caso il permanere dell’eventuale effetto sospensivo di quell’ordinanza dovrà essere eventualmente vagliato dal giudice del merito a fronte, da un lato del decorso del termine dei quattro mesi (di cui all’ordinanza richiamata), e, dall’altro, della esistenza di una sentenza ormai definitiva, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di legittimità.

Allo stato, infatti, – come ha erroneamente ritenuto il giudice di merito – non pende alcun giudizio davanti alla sezione agraria.

Conseguentemente, la supposta rilevanza delle questioni di merito per la decisione della presente causa non giustifica il provvedimento di sospensione adottato.

Nè, da ultimo, ricorrono nella specie, le condizioni per l’applicabilità dell’art. 337 c.p.c., comma 2, condizioni, peraltro, neppure esplicitate nel provvedimento adottato.

Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio in corso”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria, di avallo ulteriore alla relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio in corso, pendente davanti al tribunale di Pistoia relativo ai procedimenti riuniti di R.G. 832/1988 e 1513/1988.

P.Q.M. La Corte dispone la prosecuzione del giudizio pendente davanti al tribunale di Pistoia, relativo ai procedimenti riuniti di R.G. 832/1988 e 1513/1988.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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