Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.815 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16097/2005 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARLATTI BRUNO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., S.E.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 25/05 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE del 22/04/05, depositato il 27/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

FATTO E DIRITTO

E’ impugnato con regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., il provvedimento in data 27.4.2005, con il quale il giudice di pace di Trieste ha disposto la sospensione del giudizio civile pendente fra l’odierna ricorrente e P.M. ed S. E. per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio penale conseguente alla querela, presentata dalla P. nei confronti della R., per il reato di cui all’art. 615 c.p..

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, deve rilevarsi l’ammissibilità del mezzo di impugnazione proposto avverso ordinanza di sospensione disposta dal giudice di pace.

Le Sezioni Unite civili, con ordinanza del 29.8.2008 n. 21931, hanno, infatti, ritenuto che il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace sia impugnabile, dalla parte, con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l’art. 46 c.p.c..

Tale norma – pur sancendo l’inapplicabilità, nei giudizi davanti al giudice di pace, dell’art. 42 c.p.c., il quale, nel testo risultante dalla L. n. 353 del 1990, art. 6, prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo – deve essere interpretata nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo, invece, alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che, attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione, assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Quanto poi al fondamento del ricorso per regolamento di competenza, deve rilevarsi che, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra i due processi.

A ciò consegue il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti.

La sospensione necessaria del giudizio civile è, pertanto, limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di P.C. nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (v. per tutte Cass. ord. 12.6.2006 n. 13544).

Erroneamente, quindi, il giudice di pace ha sospeso il giudizio civile in corso, non sussistendo alcuna ipotesi di cui all’art. 75 c.p.p..

Peraltro, nella specie, il provvedimento è illegittimo anche sotto l’ulteriore profilo per il quale la mera presentazione, in sede penale di una querela, non da luogo alla pendenza del processo penale, non essendo stata ancora esercitata l’azione penale.

Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio civile in corso davanti al giudice di pace di Trieste.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio pendente davanti al giudice di pace di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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