LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza per impugnazione di ordinanza di sospensione del processo proposto da:
NAR s.p.a., FIRI s.p.a., GAMMAPI s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Via Germanico n. 172, presso l’Avv. OZZOLA Massimo che le rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Massimo Romanelio e Umberto Costa, come da procura in atti;
– ricorrente –
nei confronti di:
MORGAGNI S.p.a., con domicilio eletto in Roma, Via Vittoria Colonna n. 32, presso l’Avv. BONACCORSI DI PATTI Domenico, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Marsilio Ferrata e Antonio Pinamonti, come da procura in atti;
– resistente –
per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo n. 7145/05 del Tribunale di Padova depositata in data 3 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società NAR s.p.a., FIRI s.p.a. e GAMMAPI s.r.l. ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Padova, preso atto che il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2004 della società MORGAGNI s.p.a. e che risultano impugnate in altri giudizi le delibere di approvazione dei bilanci degli esercizio della stessa società dal 2000 al 2003, ha ritenuto pregiudiziali questi ultimi in considerazione delle ricadute sul bilancio impugnato dei giudizi su elementi patrimoniali e voci di bilanci anteriori ed ha quindi sospeso il processo ex art. 295 c.p.c..
La società MORGAGNI s.p.a. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così come eccepito nella memoria dell’intimata, deve essere rilevato l’inammissibilità del ricorso in quanto l’unico motivo, benchè incentrato sulla violazione di legge e, in particolare, dell’art. 295 c.p.c., è privo del quesito di diritto, da ritenersi necessario alla luce del principio già enunciato dalla Corte secondo cui “Il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità, tanto nell’ipotesi in cui invochi un errore del giudice nella ricostruzione in fatto del nesso tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, quanto nell’ipotesi in cui lamenti una violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra i due giudizi, si fonda pur sempre su una pretesa violazione dell’art. 295 c.p.c.. Esso, pertanto, costituendo un mezzo di impugnazione col quale si allega una violazione di legge (attinente, in sostanza, a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, ove non prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza), deve necessariamente indicare il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., e non già la chiara indicazione del fatto controverso, la quale è richiesta per i soli ricorsi nei quali si denunci un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5” (Cassazione civile, sez. 3^, 22 maggio 2008, n. 13194).
Alla ritenuta inammissibilità consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010