LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da:
\DI SARNO Felice\, \DI SARNO Adelaide\, \DI SARNO Margherita\, \DI SARNO Tobia\ (n. *23.3.1957*) e \\DI SARNO Tobia\ (n. *7.10.1949*), con domicilio eletto in Roma, via Famiano Nardini, presso l’Avv. Francesca Orabona, rappresentati e difesi dall’Avv. Pone Domenico, come da procura in atti;
– ricorrenti –
nei confronti di:
\MOCCIA Maria\, rappresentata e difesa dall’Avv. Provitera Livio;
– resistente –
ISTITUTO *DOMENICO MARTUSCELLI*, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 285, presso l’Avv. Michele Bianchi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi, Giuseppe, Paolo e Francescomaria Carrano, come da procura in atti;
– resistente –
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE;
– intimato –
per l’impugnazione del provvedimento di sospensione del processo emesso in data 18 luglio 2008 dal giudice unico presso il Tribunale di Napoli;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\Felice @Di Sarno\, \Adelaide @Di Sarno\, \Margherita @Di Sarno\, \Tobia @Di Sarno\ (n. *23.3.1957*) e \\Tobia @Di Sarno\ (n. *7.10.1949*) hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Napoli \Maria @Moccia\, l’Istituto *Domenico Martuscelli* e il Ministero dell’istruzione deducendo di essere affittuari di un fondo sito in agro di *Somma Vesuviana* già di proprietà dell’Istituto e ceduto con atto del *18 febbraio 2006* alla \Moccia\ (ma compromesso in vendita fin dal *1991* al coniuge della stessa quale suo procuratore) chiedendo: il riconoscimento del loro diritto al riscatto del fondo ceduto e la restituzione da parte dell’Istituto di quanto ottenuto a titolo di indennità di esproprio in seguito all’ablazione di una parte del podere ad opera delle Ferrovie dello Stato e spettante agli affittuari, oltre al risarcimento dei danni.
Costituitisi i convenuti, il giudice, aderendo all’istanza della difesa della Sig.ra \Moccia\, che aveva evidenziato come pendesse avanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Nola una causa tra le stesse parti avente ad oggetto la risoluzione dei contratti di affittanza agraria relativi al podere oggetto della pretesa di riscatto intervenuta prima della stipulazione della vendita del fondo, con provvedimento in data *18 luglio 2008* ha sospeso il processo in base al disposto dell’art. 295 c.p.c..
Contro tale provvedimento hanno proposto ricorso ex art. 42 c.p.c. gli attori. Resistono con controricorso i convenuti ad eccezione del Ministero dell’Istruzione.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso, che per l’identità della questione che presentano possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
Premesso che con detti motivi vengono dedotte violazione del procedimento di merito consistenti nell’omesso invito alle parti per la precisazione delle conclusioni anche di merito in – via preliminare alla decisione sulla questione pregiudiziale relativa alla sospensione del processo nonchè nella tardività della produzione dei documenti utilizzati a riprova dei presupposti per la sospensione stessa, deve rilevarsi che è principio già enunciato dalla Corte quello secondo cui “Col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle soie norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva trattenuto in decisione la causa alla prima udienza, senza fissare i termini di cui all’art. 183 c.p.c., per poi declinare la propria competenza e una delle parti aveva perciò proposto regolamento necessario di competenza, invocando la violazione del cit. art. 183 c.p.c., ma senza indicare quali prove decisive ai fini della competenza le era stato inibito allegare, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso)’ (Cassazione civile, sez. 3, 6 giugno 2008, n. 15019). Detto principio è applicabile anche allorquando lo strumento del regolamento di competenza venga utilizzato per l’impugnazione del provvedimento di sospensione del processo e quindi di provvedimenti aventi natura intrinsecamente ed estrinsecamente ordinatoria dal momento che l’art. 42 c.p.c. è norma di stretta interpretazione, rispondendo all’esigenza di sottoporre a controllo un provvedimento, di regola non impugnabile con gli stessi mezzi stabiliti per le sentenze (Cassazione civile, sez. lav., 6 settembre 2006, n. 19154) e quindi può essere utilizzato solo al fine di contestare la sussistenza del potere in capo al giudice ad emettere tale provvedimento o l’assenza dei presupposti per la sua adozione, esulando invece dall’ambito di utilizzo di tale mezzo le questioni processuali che trovano adeguata tutela negli ordinari mezzi di impugnazione.
Con il terzo motivo di deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
E’ inammissibile laddove censura il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di pregiudizialità del giudizio avanti la sezione specializzata agraria rispetto a quello sospeso dal momento che “Il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità, tanto nell’ipotesi in cui invochi un errore del giudice nella ricostruzione in fatto del nesso tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, quanto nell’ipotesi in cui lamenti una violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra i due giudizi, si fonda pur sempre su una pretesa violazione dell’art. 295 c.p.c.. Esso, pertanto, costituendo un mezzo di impugnazione coi quale si allega una violazione di legge (attinente, in sostanza, a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, ove non prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza), deve necessariamente indicare il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., e non già la “chiara indicazione” del fatto controverso, la quale è richiesta per i soli ricorsi nei quali si denunci un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5". (Cassazione civile, sez. 3, 22 maggio 2008, n. 13194).
E’ altresì inammissibile laddove denuncia la violazione di legge per insussistenza dei presupposti per la sospensione in considerazione dell’inidoneità dei quesiti dal momento che il primo si basa sul presupposto che siano diversi i soggetti dei due procedimenti senza che nell’argomentazione del motivo venga fatta alcuna menzione dell’assunto e tantomeno portata una qualche argomentazione a chiarimento dello stesso, mentre il secondo e il terzo attengono alla sospensione facoltativa che è ipotesi che esula dalla fattispecie in cui il giudice ha fatto espresso riferimento alla sospensione necessaria.
In ogni caso i motivo è infondato dal momento che non vi può essere dubbio che sussista un rapporto di pregiudizialità tra la causa, iniziata avanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Nola dalla \Moccia\ nei confronti dei \Di Sarno\, in cui si chiede la declaratoria di intervenuta cessazione del contratto di affittanza agraria antecedentemente alla data in cui il fondo è stato ceduto e quella in cui, sul presupposto della vigenza di tale rapporto, viene esercitato il diritto di riscatto e richiesto il pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno per violazione della prelazione, dal momento che tra le condizioni legittimanti il diritto di prelazione e, in caso di violazione dello stesso, il riscatto con effetto ex tunc, vi è naturalmente la titolarità del rapporto agrario all’atto della cessione. Nè è di ostacolo alla applicabilità dell’art. 295 c.p.c. la circostanza che nella causa sospesa vi siano anche altre parti dal momento che le domande di risarcimento del danno per violazione del diritto di prelazione proposte anche nei confronti dell’Istituto *Domenico Martuscelli* e del Ministero dell’Istruzione presuppongono pur sempre la qualità di titolari del rapporto agrario in capo agli attuali ricorrenti ed è stato enunciato dalla Corte il principio secondo cui “In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la regola che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio avente connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso, trova un correttivo nel solo caso in cui, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un’altra ed il titolo dedotto come legittimante all’azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poichè in tal caso la prosecuzione dell’altro giudizio potrebbe dare luogo a quel contrasto di giudicati che la norma di cui all’art. 295 c.p.c. intende impedire, atteso che solo la sussistenza di una qualificazione legittimante giustifica la causa petendi, e che lo stesso titolo è contestato nel procedimento pregiudiziale” (Cassazione civile, sez. 2, 18 febbraio 2008, n. 3936).
Il quarto motivo con cui si censura l’impugnato provvedimento per avere il giudice a quo sospeso l’intero procedimento benchè nel medesimo fossero state proposte domande ulteriori rispetto a quella di riscatto e come tali non pregiudicabili dalla pronuncia del Tribunale di Nola è anch’esso infondato.
Come risulta dalla narrativa del ricorso, oltre alla domanda di riscatto e alla domanda di risarcimento dei danni di cui si è già trattato, i ricorrenti hanno proposto domanda di restituzione delle somme che i proprietari del fondo avrebbero illegittimamente percepito in esito all’occupazione effettuata dalle Ferrovie dello Stato a far tempo dall’*8 gennaio 1998* e che sarebbero spettate invece agli affittuari, totalmente in relazione all’occupazione di terreni per cui non avrebbero ricevuto nulla, o parzialmente in relazione a terreni per i quali avevano ricevuto solo l’indennità base e non altre ugualmente spettanti. Poichè tuttavia risulta dal controricorso di parte \Moccia\ che nella causa avanti al Tribunale di Nola oggetto della domanda è la declaratoria di intervenuta scadenza dei contratti di affittanza agraria a far tempo quantomeno dal *11 novembre 1997* è chiaro che anche la legittimazione alla pretesa azionata sotto l’esaminato profilo nel processo sospeso dipende dall’esito del giudizio avanti alla sezione specializzata agraria, non essendo legittimati i ricorrenti a dolersi della (in ipotesi) illegittima percezione dai parte dei proprietari del fondo di somme di competenza degli affittuari nel caso in cui risulti che gli stessi non rivestivano tale qualifica.
I ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenza di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di \Maria @Moccia\ e dell’Istituto *Domenico Martuscelli* delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuno.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010