LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza per impugnazione di ordinanza di sospensione del processo proposto da:
BONETTI S.P.A. e EXPLORA S.R.L., con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 267, presso l’Avv. Carnevali Riccardo che le rappresenta e difende unitamente all’Avv. Iudica Giovanni, come da procura in atti;
– ricorrente –
nei confronti di:
Z.G., Z.A., S.A.G., S.
M.E., S.I.A. e S.S.L., con domicilio eletto in Roma, via Sistina n. 121, presso l’Avv. Marcello Bonotto, rappresentati e difesi dal l’Avv. Cannizzaro Sebastiano, come da procura in atti;
– resistenti –
per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo n. 35554/05 della Corte d’appello di Milano depositata in data 17 luglio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito al giudizio instaurato dalla Bonetti S.p.a. (poi scissa con costituzione della Explora s.r.l. in cui è stato conferito l’immobile-fondo dominante, nel prosieguo: parte Bonetti) in seguito a provvedimento cautelare richiesto a tutela di una servitù di passo, di sosta e di manovra, il Tribunale di Milano (nella causa n. 594/1994, nel prosieguo: causa A) dichiarava, per quanto qui interessa, l’esistenza di un diritto di servitù pedonale e di passo carraio attraverso l’androne dello stabile di via *****, nonchè di servitù pedonale e di passo carraio, di sosta e di manovra con automezzi sull’intera porzione del cortile del medesimo edificio di proprietà degli attuali resistenti (in parte per successione, nel prosieguo: parte Z.); dichiarava altresì l’inammissibilità della domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l’intervenuta prescrizione per non uso del diritto di servitù in quanto domanda nuova tardivamente proposta. Pendente tale giudizio, parte Z. radicava avanti al Tribunale di Milano altra causa in cui chiedeva, tra l’altro, dichiararsi estinta per prescrizione la già citata servitù; tale procedimento (n. 4025/97, nel prosieguo: causa B) si concludeva, sempre per quanto qui interessa, con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto in contestazione.
Contro quest’ultima sentenza ha proposto appello parte Bonetti mentre contro la prima ha proposto appello parte Z.. Nonostante le richieste delle parti i giudizi non sono stati riuniti per l’asserito impedimento derivante dalla diversità del rito.
Nel giudizio di appello relativo alla causa B) è stata emessa ordinanza (non impugnata) con la quale la Corte d’appello, rilevato che parte Bonetti aveva eccepito l’inammissibilità della domanda volta a far dichiarare l’avvenuta estinzione del diritto di servitù in quanto la stessa domanda era stata proposta nella causa A) e che la decisione sull’eccezione dipendeva dall’esito del giudizio sulla contestata ammissibilità della stessa domanda proposta nella citata causa A), ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 295 c.p.c., con ordinanza depositata in data 20.12.2006 ha sospeso il giudizio fino all’esito della prima causa.
Con ordinanza in data 25.7.2008 resa nella causa A), tuttavia, la Corte ha provveduto nello stesso modo ritenendo che, non avendo parte Z. impugnato la sentenza, che l’aveva vista più ampiamente soccombente, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale tendente a far dichiarare estinto il diritto di servitù, fosse venuta meno la ragione che aveva determinato la sospensione dalla causa B) che avrebbe quindi potuto essere riassunta, ma che al contempo fosse necessario sospendere il giudizio in attesa della definizione della causa avente ad oggetto l’intervenuta estinzione della servitù, essendo la stessa pregiudiziale rispetto alla domanda di parte Bonetti fondata sul presupposto dell’esistenza del più volte citato diritto.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la Bonetti s.p.a. e, quale successore nel diritto controverso, la Explora s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prescinde da ogni considerazione in ordine alla mancata riunione dei due procedimenti cui non risulta essere stato di impedimento la diversità del rito in difetto di elementi che inducano a ritenere che si sarebbe verificato uno specifico pregiudizio sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa (Cassazione civile, sez. 1, 8 luglio 2005, n. 14376), cui non può tuttavia ovviare la Corte in quanto l’ordinanza di sospensione è stata preceduta dalla richiesta al capo dell’ufficio e non è quindi censurabile sotto tale profilo (Cassazione civile, sez. 3, 22 maggio 2008, n. 13194).
Ciò posto, il primo e il terzo motivo con i quali si deduce violazione dell’art. 295 c.p.c. nonchè degli artt. 166 e 167 c.p.c. (nel testo in vigore fino al 29.4.1995) e che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Presupposto per la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità è l’esistenza di una peculiare relazione tra rapporti giuridici caratterizzata dalla situazione per cui l’esistenza o inesistenza di un diritto o di uno status dipende dall’esistenza o inesistenza di un diverso diritto o status che si configura, in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, come fatto costitutivo o, in alternativa, come fatto impeditivo, modificativo o estintivo del primo, cosicchè la decisione sul rapporto pregiudiziale sia idonea, in presenza dell’identità dei soggetti nei due rapporti, a fare stato anche quanto al rapporto dipendente che ne rimane condizionato.
Quando però il diverso diritto che viene dedotto nel separato giudizio trova origine da un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato è necessario, affinchè si instauri un rapporto di pregiudizialità sul piano processuale, che sia ritualmente e quindi tempestivamente dedotto nel processo dipendente in quanto solo in tal caso il giudice è tenuto a prenderlo in considerazione e quindi a sospendere il giudizio in attesa del suo accertamento nel processo pregiudiziale, non potendosi, attraverso l’istituto della sospensione, introdurre una domanda o un’eccezione altrimenti preclusa.
Tali considerazioni valgono a maggior ragione allorquando la domanda riconvenzionale sia stata irritualmente proposta e il processo pregiudiziale che la reitera sia stato iniziato successivamente in quanto diversamente si consentirebbe, attraverso la sospensione del primo processo, di reintrodurre nel medesimo, all’esito del processo pregiudiziale, una domanda inammissibile vanificando le regole che presiedono all’ordinato svolgersi del giudizio.
Poichè nella fattispecie la domanda riconvenzionale volta a far dichiarare estinto il diritto di usucapione azionato in via principale è stata pacificamente proposta tardivamente ed è quindi inammissibile è di conseguenza illegittima la sospensione del processo in cui la stessa è stata irritualmente azionata in attesa dell’esito del processo pregiudiziale dal momento che, sotto il profilo processuale, di una tale domanda non può tenersi conto ad alcun effetto.
L’accoglimento del primo e del terzo motivo comportano l’assorbimento del secondo e la cassazione dell’ordinanza impugnata.
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio; condanna i resistenti alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010