Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.82 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17195/2005 proposto da:

S.M. *****, S.A.

*****, C.G. *****, considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SERAFINI Roberto giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ORTONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 273/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, emessa il 09/3/2004, depositata il 04/05/2004, R.G.N. 364/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.V. ha convenuto davanti al Tribunale di Chieti il Comune di Ortona, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di sversamenti fognari provenienti dalle condotte comunali che, per vari anni (fra il 1987 ed il 1995), avevano gravemente danneggiato una sua piantagione di Kiwi, facendo seccare le piante e provocando invasione di topi.

Il Comune ha resistito alla domanda.

Esperita l’istruttoria, con sentenza 26.1.2001 il Tribunale di Chieti ha condannato il Comune al risarcimento, quantificando i danni in via equitativa nell’importo di L. 25.925.000.

Proposto appello dal Comune, a cui ha resistito l’appellato, con sentenza 9 marzo-4 maggio 2004 n. 273 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dello S., compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Propongono tre motivi di ricorso per cassazione gli eredi del danneggiato, M. e S.A. (figli) e C. G. (vedova).

L’intimato non ha presentato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, attenendosi alle conclusioni raggiunte dal CTU nominato in primo grado, ad avviso del quale l’ammaloramento delle piante era da ascrivere a cause diverse dalla dispersione fognaria (in particolare, alle periodiche esondazioni di un ruscello adiacente al campo su cui crescevano le piante di Kiwi).

Ha altresì rilevato che il danneggiato, non avendo proceduto ad accertamento tecnico preventivo, non aveva fornito la prova dei danni; sicchè illegittimamente il Tribunale aveva proceduto alla liquidazione equitativa.

2.- Con il primo ed il terzo motivo – che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi – il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, a causa della mancata valutazione di prove documentali e testimoniali, sul rilievo che la Corte di appello ha posto a base della sua decisione solo il contenuto della CTU, che è stata eseguita dopo che i fenomeni di dispersione fognaria erano venuti a cessare, avendo il Comune sostituito le tubazioni difettose.

Non ha preso in esame la relazione del consulente di parte del ricorrente redatta nell’immediatezza dei fatti – nè le prove testimoniali, tramite le quali tutti i testi escussi, fra cui il CTP, hanno confermato i fenomeni di inquinamento fognario, documentati anche tramite fotografie, e i danni che ne erano conseguiti.

2.1.- I motivi sono inammissibili, sia perchè attengono ad accertamenti in fatto ed alla valutazione delle prove, rimessi alla discrezionale valutazione del giudice di merito, sia perchè non autosufficienti.

Ed invero il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il contenuto delle deposizioni testimoniali asseritamente non esaminate dalla Corte di merito, sì da consentire di valutarne la rilevanza in ordine ai denunciati vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come richiesto a pena di inammissibilità (cfr., fra le altre, Cass. civ. 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. Civ. Sez. 3^, 25 maggio 2007 n. 12239).

La sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata, avendo fra l’altro indicato la diversa causa alla quale i danni lamentati dal ricorrente dovrebbero essere ascritti, sulla base del discrezionale potere di valutazione delle prove acquisite al giudizio, non suscettibile di riesame in sede di legittimità.

3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1226 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto illegittima la valutazione equitativa dei danni, risulta assorbito.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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