LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
V.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di Colloredo 46/48, presso L’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Milano, in data 11 luglio 2008, nel procedimento iscritto al n. 395/2008 V.G.;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2009 dal relatore, cons. SCHIRO’ Stefano.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. V.F. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 11 luglio 2008, con il quale la Corte di appello di Milano, – pronunciando in un giudizio in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 promosso dallo stesso V. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per eccessiva durata di un processo promosso davanti al TAR Lazio in ordine al trattamento economico ricevuto durante una missione militare nei territori della ***** – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ravvisando la competenza della Corte di appello di Roma ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
1.1. il Ministero intimato non ha svolto attivita’ difensiva;
OSSERVA:
2. con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio, oltre la prima udienza di trattazione, in violazione dell’art. 38 c.p.c.;
3. con il secondo motivo il V. deduce che la Corte di merito non ha considerato che egli risiede in *****, sicche’ si configura la competenza anche della Corte di appello di Milano, secondo il disposto dell’art. 25 c.p.c., per il quale e’ competente territorialmente anche il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione;
4. con il terzo motivo il V. lamenta di essere stato condannato alle spese, sebbene l’Amministrazione convenuta sia rimasta contumace;
5. il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto dal diretto esame degli atti processuali del giudizio di merito, nella specie consentito essendo stata dedotta una violazione di norma processuale, risulta che la Corte di appello di Milano si e’ pronunciata sulla questione di incompetenza territoriale all’esito di riserva assunta alla prima udienza di trattazione;
5.1. il secondo motivo appare manifestamente fondato, in quanto, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari e percio’ non articolati su base distrettuale, deve essere individuata non secondo la L. n. 89 del 2001, art. 3 (il quale identifica il giudice territorialmente competente per la domanda di equa riparazione nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p.), ma secondo i principi generali, e quindi, essendo convenuta in giudizio l’Amministrazione dello Stato, con riferimento all’art. 25 c.p.c., alla stregua del quale la competenza appartiene inderogabilmente alla corte d’appello nel cui distretto si trova il luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione (Cass. 2003/1653; 2003/7721; 2004/9170;
2004/11300; 2005/10191; 2006/21210), ossia, quanto al primo, il luogo in cui si e’ verificato il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, ovvero, quanto al secondo, il luogo in cui, sulla base delle norme in tema di contabilita’ generale dello Stato, ha sede l’ufficio della tesoreria provinciale tenuto ad effettuare il pagamento, ufficio da individuarsi in quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio del creditore (Cass. 2003/7721; 2004/11300;
2005/10191; 2005/18635);
5.2. in base a tale orientamento, nel caso di specie appaiono competenti sia la Corte di appello di Roma, nel cui distretto ha sede il TAR Lazio davanti al quale si e’ svolto il giudizio di cui si lamenta la irragionevole durata – e che costituisce il luogo in cui e’ sorta l’obbligazione – che la Corte di appello di Milano, e dove e’ ricompresa la sede della tesoreria provinciale deputata al pagamento dell’indennizzo eventualmente dovuto (*****), nella cui circoscrizione e’ ubicato il domicilio del V.;
5.3. anche il terzo motivo appare manifestamente fondato, in quanto la condanna alle spese processuali non puo’ essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, il quale non avendo espletato alcuna attivita’ processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 1997/9419; 1999/43);
6. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto dal V., da trattarsi in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 380 bis e 380 ter c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;
B) osservato che non sono state depositate ne’ conclusioni scritte, ne’ memoria e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in relazione al primo e secondo motivo del ricorso, mentre la censura sulla condanna alle spese del giudizio di merito, resta assorbita dall’accoglimento del ricorso, in quanto detta pronuncia di condanna resta caducata dall’accoglimento del ricorso (Cass. S.U. 2005/14205);
B1) ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta e, che risultando infondate le ragioni addotte dalla Corte di appello di Milano in ordine alla propria incompetenza, va dichiarata la competenza della stessa Corte di appello;
B2) considerato altresi’ che, qualora il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la S.C. deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, ultima parte, mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., u.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. S.U. 2005/14205; Cass. 2007/10636); che, infine, le spese relative al giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie l’istanza per regolamento di competenza. Cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Milano.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che liquidano in Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010