Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.821 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., con domicilio eletto in Roma, Via G. Belli n. 36, presso l’Avv. Dino dei Rossi, rappresentato e difeso dall’AVV. MARCHESE Giovanni, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI SAVONA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

per la cassazione del provvedimento del Giudice di Pace depositato il 21 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. ricorre per cassazione avversa il provvedimento in epigrafe con il quale è stata respinta la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Savona in data 16 agosto 2008.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata la nullità della notificazione al Prefetto effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, che non ne ha assunto le difese in giudizio, e disposta la sua rinnovazione posto che “In analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all’Avvocatura dello Stato, benchè questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., presso l’ufficio dell’autorità amministrativa intimata, (… *****…)” (Sez. 1^, Ordinanza n. 28852 del 29/12/2005).

P.Q.M.

la Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Savona entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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