Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.826 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.A. – elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria, 162, presso lo studio dell’avv. MEINERI Giovanni, dal quale è

rappresentato e difeso, anche disgiuntamele all’avv. Maria Poniz, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Udine, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Giudice di pace di Udine depositato il 23 maggio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M. S.P.G. Dr.ssa CARESTIA Antonietta.

RITENUTO IN FATTO

Z.A. proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Udine avverso il decreto di espulsione emanato dal Prefetto di detta città in suo danno in data 2 maggio 2008 ed il conseguente ordine di esecuzione del Questore di Udine.

Per quanto qui interessa, il Giudice adito, con provvedimento del 23 maggio 2008, rigettava l’opposizione, osservando che in sede di opposizione può costituire oggetto di verifica la sussistenza delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, nella specie sussistenti.

Per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso Z. A., affidato a quattro motivi; ha resistito con controricorso il Prefetto di Udine.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 (recte, 2), lett. c), nonchè omessa insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che, sebbene l’espulsione sia stata ordinata ai sensi di detta norma, il Giudice di pace avrebbe del tutto omesso il controllo sul punto ed è formulato quesito in ordine al dovere del giudice del merito di operare un controllo avente ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1 (..) ed il ricontro della attualità della prospettata pericolosità sociale.

1.1.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, nonchè omessa insufficienza e contraddittorietà della motivazione, poichè il decreto non avrebbe accertato la sussistenza dei presupposti dell’espulsione previsti dal citato art. 13, comma 2, lett. c), motivando in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla lett. b) di tale norma ed è formulato quesito di diritto concernente la possibilità per il Giudice di pace adito in sede di opposizione al decreto di espulsione, di valutare la sussistenza dei presupposti dell’espulsione per una ipotesi diversa da quella indicata nel relativo decreto.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto insussistente il permesso di soggiorno, non considerando che il decreto di diniego del rinnovo del permesso è stato notificato contestualmente al decreto di espulsione.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto che la valutazione d ella legittimità del decreto di espulsione spetti al giudice amministrativo, mentre al giudice ordinario spetta valutare la sussistenza dei requisiti di legge che impongono l’adozione dell’atto ed è formulato quesito di diritto su tale profilo.

2.- I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente fondati entro i limiti e nei termini che seguono.

In linea preliminare, va osservato che il provvedimento impugnato da atto che il decreto di espulsione è stato adottato in quanto il ricorrente è stato considerato persona pericolosa per l’ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica moralità, quindi ritenendo sussistente la sua pericolosità sociale.

Pertanto, risulta chiaro che il decreto di espulsione è stato adottato D.Lgs. n. 298 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. c), come indicato sia dal ricorrente che dal controricorrente.

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che va ribadita, in tale ipotesi il controllo giurisdizionale sul decreto di espulsione deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, come sostituito dalla L. n. 327 del 1988, art. 2, essendo improntato al soddisfacimento della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e al rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura, dall’altro.

Siffatto riscontro va condotto sulla base degli stessi criteri che il giudice applica tutte le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l’attualità della pericolosità; c) la necessità di un esame globale della personalità del soggetto, anche se la verifica al riguardo va compiuta ab extrinseco, e cioè scrutinando la completezza, la logicità e la non contraddittorietà delle valutazioni operate dall’amministrazione (Cass. n. 27068 del 2005, n. 5661 del 2003).

Inoltre, nel giudizio ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, e art. 13 bis, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l’insussistenza di una tale circostanza, l’espulsione non può essere confermata dal giudice (Cass. n. 20668 del 2005; n. 210 del 2005).

In applicazione di detti principi, che danno soluzione ai quesiti posti nel primo e nel secondo motivo, risulta chiara la manifesta fondatezza dei mezzi, posto che, da un canto, la motivazione si risolve nella affermazione, meramente tautologica ed priva di ogni argomento che possa dare conto delle ragioni che dovrebbero fondarla, che il decreto opposto è ®legittimo, in considerazione delle circostanze che hanno portato alla sua adozione; dall’altro, la motivazione risulta svolta anche in riferimento all’ipotesi dell’art. 13, comma 2, lett. b), pur in mancanza dell’indicazione che questa era l’ipotesi indicata nel decreto di espulsione. In relazione a dette censure il decreto andrà cassato – assorbito il quarto motivo (indipendentemente da ogni considerazione circa l’inconferenza della argomentazione svolta nel provvedimento impugnato rispetto alla ratio decidendi)- e la causa rinviata al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato, per il riesame della controversia, nell’osservanza dei suindicati principi.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che comportano la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato, per il riesame della controversia, nell’osservanza dei suindicati principi ed affinchè provveda in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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