Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.827 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.M., rappresentato e difeso dall’avv. GUERRINI Elido e dall’avv. Paolo Pacifici, presso studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma in Via Vallisneri n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 66/8/05, depositata il 19 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello di R.M., medico ginecologo, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione, sotto due diversi profili, della normativa istitutiva dell’IRAP in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Il secondo motivo del ricorso è manifestamente fondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui “autonoma organizzazione” è quella “tale da consentire lo svolgimento dell’attività di ginecologo prescindendo dal diretto intervento dello stesso e cioè mediante l’impiego di personale dipendente o di altri collaboratori”, di guisa che “l’impiego di strumentazione scientifica anche sofisticata costosa e complessa per l’attività diagnostica, ha una funzione puramente servile, non potendosi prescindere dall’interpretazione dei dati forniti tramite la stessa, da parte del professionista” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Alla luce del principio così affermato si rivela invece infondato il primo motivo del ricorso, che sviluppa la tesi secondo la quale “tutti gli esercenti arti o professioni sono assoggettati all’IRAP”.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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