Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.829 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliati in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

AIDAI, Associazione Infermieri diplomati assistenza infermi, in liquidazione, in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 47/26/05, depositata il 1 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza indicata in epigrafe, nel giudizio introdotto dall’AIDAI, Associazione infermieri diplomati assistenza infermi, in liquidazione, con l’impugnazione di tre avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette per gli anni 1992 e 1993, ha dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Padova *****, nei confronti della decisione di parziale accoglimento del ricorso della contribuente, in quanto l’atto di appello depositato non recava il visto di conformità a quello notificato, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di un motivo.

La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4”, censura la decisione di merito per aver ritenuto che l’appello sia inammissibile non in caso di accertata difformità tra la copia notificata e quella depositata presso la segreteria della commissione, ma per la mera mancanza dell’attestazione di conformità dei due atti.

Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3 – richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53 -, che disciplina il deposito nella segreteria della Commissione Tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di detta mancanza” (Cass. n. 17180 del 2004, n. 21676 del 2006, n. 4758 del 2008).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi al principio enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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