Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.83 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21415/2005 proposto da:

P.G., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MATTEIS Ruggero giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA, M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 373/2004 del GIUDICE DI PACE di MAGLIE, emessa il 12/6/2004, depositata il 15/06/2004, R.G.N. 200/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza 12-15 giugno 2004 n. 373 del GdP di Maglie, che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni nell’importo di Euro 786,00, da lui proposta contro M.D. e la s.p.a.

Zurigo Assicurazioni, a seguito di un incidente stradale.

L’attore assumeva che, in corrispondenza di un semaforo, l’autovettura condotta dal M. – effettuando una manovra di retromarcia – aveva tamponato la sua.

Il GdP ha invece accolto la tesi della convenuta Zurigo Assicurazioni, unica costituita nel giudizio, secondo cui l’automobile condotta dal P. aveva tamponato quella condotta dal M..

Gli intimati non hanno presentato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto (non meglio identificate) e con il secondo motivo l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui il GdP lo ha ritenuto responsabile dell’incidente senza ammettere le prove, sulla base del fatto notorio circa la situazione dei luoghi, che ha ritenuto incompatibile con la tesi dell’attore.

2.- Entrambi i motivi sono inammissibili, poichè non sono illustrati nel ricorso, nè ricorrono, i presupposti in presenza dei quali è ammesso il ricorso per cassazione contro le sentenze del GdP pronunciate secondo equità o ad esse assimilate, perchè relative a cause di valore inferiore ad Euro 1.100,00 (art. 113 cod. proc. civ.).

Il ricorso per violazione di legge contro le sentenze del GdP emesse secondo equità, non è ammesso se non quando si tratti della violazione di norme costituzionali o dei principi fondamentali, regolatori della materia, o di norme processuali, norme e principi che debbono essere specificamente richiamati ed illustrati dal ricorrente (Cass. civ. 18 giugno 2008 n. 16545; Cass. civ. Sez. 3^, 25 novembre 2005 n. 24903).

Quanto poi alle censure di vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, esse sono ammesse contro le suddette sentenze del giudice di pace nelle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza assoluta della motivazione, cioè quando quest’ultima, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la “ratio decidendi” (Cass. civ., Sez. 3^, 19 luglio 2002 n. 10568; Cass. civ., Sez. 3^, 31 ottobre 2005 n. 21112); non quando sia contestato l’accertamento in ordine all’esistenza od alla valutazione di fatti (Cass. civ., Sez. 3^, 9 giugno 2003 n. 9192) o l’errore in cui sarebbe incorso il giudice nella valutazione delle prove (cfr., fra le altre, Cass. civ. 1 febbraio 2007 n. 2215; Cass. civ. Sez. 3^, 5 marzo 2003 n. 3282), come si afferma nel caso di specie.

La sentenza impugnata ha specificamente motivato la sua soluzione, con riferimento allo stato dei luoghi ed alla sua incompatibilità con la versione dei fatti resa dall’attore.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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