Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.834 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 114/2007/39 depositatali 20/3/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 4/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 223/08/2003 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Irpef 1995.

La CTR riteneva l’avviso di accertamento come non notificato in quanto l’ufficio non è in condizione di consegnare la relata di notifica. LA CTR inoltre riteneva tardiva la cartella di pagamento dichiarando la stessa “priva di effetti”.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.; il presidente ha fissato l’udienza del 4/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, in relazione agli artt. 2 e 3 della stessa legge, nonchè agli artt. 156 e 157 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La mancata apposizione sull’originale e sulla copia consegnata al destinatario della relata di notifica non comporterebbe la nullità dell’avviso bensì una mera irregolarità.

La censura è fondata. L’avvenuta notifica dell’accertamento, tramite il servizio postale, comporta, non l’inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire, al richiedente la notifica, la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse (Sez. 5^, Sentenza n. 9493 del 22/04/2009).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21. La CTR avrebbe dichiarato la tardività della notifica della cartella senza che tale censura fosse stata sollevata dal contribuente.

La censura è fondata. La tardiva notifica della cartella di pagamento non risulta dedotta dal ricorrente nel ricorso introduttivo; costituisce pertanto violazione delle norme succitate la decisione della CTR che ha dichiarato “priva di effetti” la cartella esattoriale impugnata.

Quanto sopra ha effetto assorbente circa il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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