LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
D.R.C.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 97/2007/39 depositata il 20/3/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 4/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da D.R.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR del Lazio di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 494/08/2003 che aveva accolto il ricorso proposto dalla D.R. avverso la cartella di pagamento n. *****. La decisione impugnata conferma l’accoglimento del ricorso sul rilievo che l’avviso di accertamento doveva considerarsi come non notificato non essendo l’Ufficio in grado di consegnare la relata di notifica. La CTR affermava inoltre la cartella “priva di effetti” in quanto tardiva. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.; il presidente ha fissato l’udienza del 4/11/2009 per l’adunanza della Corte in camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume la ricorrente che la mancata consegna della relata di notifica non determinerebbe nullità della notifica.
La censura appare fondata in considerazione della circostanza – evidenziata nella sentenza – secondo la quale “la notifica dell’accertamento è avvenuta tramite il servizio postale in data 14/8/2002 con raccomandata con avviso di ritorno … firmato dal figlio della contribuente, ed del principio espresso da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 12010 del 22/05/2006) secondo il quale, in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR sarebbe incorsa in nel vizio di ultrapetizione avendo espresso valutazioni in ordine alla tempestività dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento, circostanze non poste dal contribuente a fondamento del proprio ricorso.
La censura è fondata. La tardiva notifica della cartella di pagamento non risulta dedotta dal ricorrente nel ricorso introduttivo; costituisce pertanto violazione delle norme succitate la decisione della CTR che ha dichiarato “priva di effetti” la cartella esattoriale impugnata.
Quanto sopra ha effetto assorbente circa il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010