LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Polo Nord di Ceccacci Domenico e C. s.a.s.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 294/2007/39 depositata il 12/6/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 4/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Polo Nord di Ceccacci Domenico e C. s.a.s. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 26/04/04 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento IVA 1996.
LA CTR riteneva non notificato, e quindi inesistente, l’avviso di accertamento notificato a mezzo posta, non avendo l’Ufficio depositato la relata di notifica.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 4/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuta inesistente la notifica prescindendo dalle attestazioni dell’avviso di ricevimento.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 12010 del 22/05/2006) secondo cui, in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di censura.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010