Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.840 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 29, presso lo studio dell’avvocato MEZZANOTTE BIASE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORDANO GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in – persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO Luigi, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

ABIELLE SRL in persona dell’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORINO 29, presso lo studio dell’avv. BIASE MEZZANOTTE, rappresentata e difesa dall’avv. GIORDANO Giovanni, giusta procura in calce al controricorso ad adiuvandum;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2743/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 21.4.08, depositata il 18/06/2008;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 18 giugno 2008, ha accolto l’appello dell’Inps ed, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da P.M., in proprio e quale legale rappresentante della Abielle s.r.l., alla ordinanza ingiunzione con la quale erano state loro irrogate sanzioni amministrative per violazione delle norme sul lavoro subordinato.

Avverso detta sentenza P.M. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale ha denunciato violazione degli artt. 330 e 435 c.p.c. per non avere il giudice di appello rilevato che l’atto di appello dell’Inps era stato notificato dopo l’anno dal deposito della sentenza di primo grado al procuratore costituito in primo grado e non alla parte personalmente, dovendosi aver riguardo alla data di notifica dell’appello e non alla data del deposito del ricorso.

L’Inps ha resistito con controricorso. La soc. Abille s.r.l. ha spiegato intervento adesivo in favore del ricorrente. Memoria del ricorrente.

Osserva la Corte che il ricorso per Cassazione risulta privo della formulazione dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c. e’ stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47 ma senza effetto retroattivo, motivo per cui e’ rimasto in vigore per i ricorsi per Cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna in solido del ricorrente e dell’intervenuto al pagamento in favore dell’Inps delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido il ricorrente e l’intervenuto al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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