LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 472/2009 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 39, presso lo studio dell’avvocato PAGLIONE Alfio, rappresentata e difesa dagli avvocati SCONCIO ANTONIO, ANTONILLI MARIELLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio, nonchè quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.CI. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI Antonino, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
SRT SPA – Concessionario del Servizio di Riscossione per la Provincia di Isernia;
– intimata –
avverso la sentenza n. 374/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del 17.10.07, depositata il 19/12/2007;
udito per la ricorrente l’Avvocato Mirella Buccomino (per delega avv. Antonio Scuncio) che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 19.12.2007, accogliendo l’appello dell’Inps, ha riformato la decisione di primo grado ed ha respinto l’opposizione proposta da P.A. alla cartella esattoriale con la quale l’istituto previdenziale aveva provveduto al recupero di contributi omessi. A sostegno della decisione la Corte ha rilevato che la L. n. 689 del 1981, art. 18, non è applicabile alla procedura di riscossione di crediti mediante ruolo, e che la prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo è inammissibile in quanto lungi dal vertere su fatti specifici aveva ad oggetto unicamente valutazioni;
Avverso detta sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, per non essere stata ascoltata dall’amministrazione benchè ne avesse fatto richiesta; 2) omessa e insufficiente motivazione per non avere il giudice di appello ammesso la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo.
L’Inps ha resistito con controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’obbligo di audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta da parte dell’autorità competente, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18, è previsto nel procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative regolato dalla legge suddetta e non si applica al diverso procedimento di riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo, regolato del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e segg..
D’altro canto la ricorrente non ha trascritto in ricorso i capitoli di prova testimoniale di cui lamenta la non ammissione da parte del giudice di appello, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di modo che la Corte non è in grado di valutare la decisività dei mezzi di prova e la fondatezza della censura.
Il ricorso pertanto deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010