Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.845 del 19/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 575/2009 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato PUSILLO Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato WIELANDER INGO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MARITATO Lelio, ANTONIETTA CORETTI, LUIGI CALIULO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SCCI SPA SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 22/10/08, depositata il 27/10/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza depositata il 27.10.2008, ha riformato la decisione del Tribunale di Bolzano ed ha rigettato l’opposizione proposta da F. C. alla cartella esattoriale con la quale era stato intimato al F., nella sua qualità di socio accomandatario della Fent Immobiliare s.a.s., il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per gli anni 1999/2005.

Avverso detta sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale ha denunciato violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203, sostenendo di non essere tenuto all’iscrizione nella gestione commercianti non esercitando l’attività commerciale in modo abituale e prevalente, essendo studente universitario.

L’Inps ha resistito con controricorso.

La sentenza impugnata ha accertato quanto segue: la soc. Fent Immobiliare svolge attività commerciale di intermediazione immobiliare; la società ha solo due soci, l’attuale ricorrente (accomandatario) ed il fratello di costui (accomandante) e non ha dipendenti; il ricorrente, unico socio accomandatario, in quanto amministratore e legale rappresentante della società, necessariamente è tenuto a svolgere tutte le attività che riguardano la gestione sociale; il ricorrente, per l’anno 1999, ha dichiarato un reddito da partecipazione sociale di L. 64.281.000; la circostanza che il ricorrente sia studente universitario è del tutto irrilevante, non essendo tale stato inconciliabile con l’esercizio dell’attività commerciale.

Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice di merito deve ritenersi che sussistono nella specie i presupposti richiesti dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, per l’iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali, poichè il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente, non ostandovi l’impegno di studente universitario.

Il ricorso pertanto deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472