Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.847 del 19/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

U.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURINO GIULIANA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati PULLI Clementina, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 457/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 10/10/07, depositata il 04/01/2008;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 4.1.2008, ha respinto l’appello di U.F. ed ha confermato al sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva respinto la domanda della U., del 24 marzo 2005, diretta ad ottenere l’indennita’ di accompagnamento dalla domanda amministrativa; la Corte territoriale ha dichiarato di aderire alle conclusioni della CTU espletata in primo grado secondo cui le patologie da cui la periziata e’ affetta (epatopatia da HCV, fibrillazione atriale, depressione, ipoacusia bilaterale) non incidono sulla capacita’ di deambulazione ne’ sulla capacita’ di compiere gli atti quotidiani della vita.

Avverso detta sentenza la U. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver aderito in modo acritico ed immotivato alle conclusioni del CTU nominato in primo grado. L’Inps ha resistito con controricorso. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

Si osserva che per costante insegnamento della S.C., ove il giudice di merito ritenga di dover aderire alla consulenza tecnica d’ufficio non e’ tenuto a dare particolareggiata motivazione delle ragioni dell’adesione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l’indicazione della relazione peritale (Cass. n. 17770/2007, n. 4170/2006, n. 15108/2005).

In ogni caso la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermita’, alla loro natura ed entita’, nonche’ alla incidenza delle stesse sulla capacita’ di utilizzazione delle energie lavorative, costituisce tipico accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’ quando e’ sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione; ne consegue che quando il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perche’ i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimita’, e’ necessario che essi siano la conseguenza della documentata devianza dai canoni della scienza medica o della omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi; per contro, non e’ sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformita’ tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l’entita’ e l’incidenza del dato patologico, poiche’ al di fuori di tale ambito le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004). In particolare il CTU ha escluso la presenza di una sindrome demenziale, in quanto la periziata non presentava evidenti alterazioni ne’ dell’orientamento temporo – spaziale, ne’ delle funzioni esecutive e del linguaggio, ne’ delle funzioni gnosiche.

Nella specie alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio recepita dal giudice di appello, la ricorrente ha contrapposto un diverso apprezzamento della entita’ delle patologie riscontrate alla periziata, senza evidenziare alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico, bensi’ limitandosi ad esprimere una diversa valutazione del medesimo quadro patologico.

Il ricorso pertanto deve essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 326 del 2003, trattandosi di causa iniziata dopo il 1 ottobre 2003, in mancanza della dichiarazione richiesta dalla norma predetta.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472