LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale Marconi 57, presso l’avv. CAFORIO Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. SAVITO Tommaso, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– intimato costituito –
avverso la sentenza del Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Palermo), Sez. 16, n. 91/16/00 del 27 maggio 2000, depositata il 23 settembre 2000, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il ricorso e’ dichiaratamente proposto avverso l’Ufficio Imposte Dirette di Sant’Agata di Militello, ufficio periferico dell’Amministrazione finanziaria;
Ritenuto che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione assunta dalla commissione tributaria regionale e’ inammissibile se proposto nei confronti dell’Ufficio periferico che ha emesso l’atto impugnato, dovendo essere invece proposto nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica ed allo stesso notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ex plurimis, Cass. n. 1099/2002; n. 456/2002; n. 217/2002; n. 15927/2001).
Ritenuto, altresi’, che, secondo lo stesso orientamento, non ha effetto sanante la costituzione in giudizio del Ministero, perche’ l’erronea individuazione della parte del giudizio di legittimita’ si risolve in un motivo originario di inammissibilita’ del ricorso, emendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del medesimo prima della relativa declaratoria (ex plurimis Cass. n. 17011/2002;
n. 8878/2002; n. 7150/2002; n. 217/2002; n. 8714/2001).
Il consolidarsi dell’orientamento successivamente alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010