LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
A.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (Genova). Sez. 11, n. 78/11/07 del 21 giugno 2007, depositata il 5 ottobre 200, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta rigettata in primo grado, ma parzialmente accolta secondo grado;
Preso atto che il contribuente non si e’ costituito;
Visto che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si denuncia l’insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi in relazione alla prova relativa all’autonoma organizzazione;
Ritenuto il ricorso sia inammissibile in quanto manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al dedotto vizio di motivazione (v. Cass. S.U. 20630 del 2007);
Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010