LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.G., B.A.M., BO.AL., B.
R., T.L., T.C., TA.
G., T.P., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI MONSERRATO 25, presso lo studio dell’avvocato DELLI SANTI RICCARDO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2004 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 22/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 13/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;
udito per il ricorrente l’Avvocato BARONE, con delega dell’Avvocato DELLI SANTI, che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato RANUCCI, che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
A seguito di denuncia di successione dei beni di T.A., deceduto il *****, l’Ufficio successioni ed atti, giudiziari di Bologna notificava agli eredi, Ta.Gu., B.A. M., Bo.Al., B.R., T.L., T.C., T.P., T.G., avviso di accertamento con il quale rettificava il valore dei cespiti dichiarati, richiedendo la relativa maggiore imposta.
Gli eredi adivano, con distinti ricorsi, fa C.T. di primo grado di Bologna, eccependo la nullita’ dell’avviso per difetto di motivazione, la rettifica del valore degli immobili per un importo superiore a quello risultante dalla valutazione automatica da eseguirsi in base delle rendite catastali e la mancata applicazione dell’esenzione dell’imposta dagli importi ottenuti dall’alienazione degli immobili nei mesi precedenti alla morte del de cuius reinvestiti in Buoni ordinari del Tesoro. Resisteva l’Ufficio, contestando quanto affermato dagli eredi. Con successiva memoria i contribuenti chiedevano, inoltre, che venisse dichiarata la non concorrenza a formare l’attivo ereditario per i beni soggetti ai vincoli di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 11 legge sulle successioni, nonche’ il rimborso dell’imposta relativa a detti beni.
La C.T.P. di Bologna, riuniti i ricorsi, li respingeva, ritenendo l’avviso sufficientemente motivato, inapplicabile il limite del calcolo automatico e legittima l’applicazione dell’imposta sugli importi ricavati dalla vendita e reinvestiti in titoli di Stato.
Proponevano appello gli eredi ribadendo tutto quanto dedotto in primo grado e lamentando che la Commissione non avesse considerato il motivo fondato sull’esistenza di un vincolo ex L. n. 1089 del 1939.
La C.T.R. dell’Emilia Romagna rigettava l’appello.
Avverso detta decisione gli credi di T.A. propongono ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.
Con il primo motivo i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 637 del 1972, art. 26 nonche’ omessa ed insufficiente motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto, senza esplicitare le ragioni logico – giuridiche del proprio convincimento, che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato, mentre tale atto, in contrasto con la norma sopraindicata, era motivato con affermazioni generiche, prive di specifici e concreti riferimenti ai singoli beni cui afferivano, e, pertanto adattabili a qualunque accertamento di valore.
Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 880 del 1986, art. 8 e art. 11, comma 1 bis, per avere la C.T.R. affermato che, nel caso di specie, fosse inapplicabile il limite del calcolo automatico in base delle rendite catastali, in quanto, alla data dell’atto di accertamento gli immobili non erano ancora dotati di valida rendita catastale, dato che era stata presentata denuncia di variazione catastale; mentre sostengono i ricorrenti, a norma dei citati articoli di legge, poteva essere applicato il criterio automatico, salvo successiva verifica di eventuali differenze per maggiore imposta da conguagliare.
Lamentano ancora i ricorrenti che la C.T.R. abbia ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta sugli importi ricavati dalla vendita di immobili vincolati ex L. n. 1089 del 1939 e reinvestiti in titoli di Stato, mentre i beni vincolati non devono essere inseriti nell’asse ereditario da assoggettare ad imposta ai sensi del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 11, comma 2.
Con l’ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 9, commi 1 e 2, lett. b), e art. 11, comma 2, ribadendo la non concorrenza degli immobili vincolati ex L. n. 1089 del 1939 alla formazione dell’attivo ereditario, beni venduti nei sei mesi antecedenti la morte del de cuius con conseguente indebita sottoposizione a tassazione delle somme ricavate dalla vendita e reinvestite in titoli di Stato, sostenendo che, data la premessa di non imputabilita’ dei beni all’attivo ereditario, non doveva essere nemmeno tassato il ricavato dalla vendita.
Il primo motivo e’ fondato.
E’ principio di diritto consolidato di questa Corte ed il Collegio non ravvisa, nella specie, motivi per discostarsene, quello in forza del quale “In tema d’INVIM, imposta di registro ed imposta di successione, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore (la cui inosservanza determina, anche in difetto di espressa comminatoria, nullita’ dell’atto, con il consequenziale dovere del giudice tributario, da vanti al quale sia impugnato, di dichiararne l’invalidita’ astenendosi dall’esame sul merito del rapporto, mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, ed altresi’ a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Al fine indicato, pertanto, e’ necessario e sufficiente che l’avviso, indipendentemente dai mezzo grafico usato (quindi anche con apposizione di timbri), enunci il criterio astrailo in base al quale e stato determinato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, ed inoltre, in caso di ricorso a criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge, evidenzi, sia pure implicitamente, le ragioni che rendano inutilizzabili tali criteri legali nel singolo rapporto, salvo poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del “quantum” accertato, nel quadro dei parametro prescelto, e la facolta’ del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio” (cfr. Cass. civ. ss.uu. sent. n. 12141 del 1990 e conformi nn. 4009 del 1994; 8173 del 1995; 10138 del 1996; 2769 del 2001: 4108 del 2002 e 27653 del 2005).
Parte intimata ha sostenuto genericamente che l’avviso di accertamento era motivato, ma non ha dedotto di avere fornito la prova relativa ai criteri assunti per la valutazione.
Peraltro, il giudice a quo ha rilevato, con affermazione del tutto apodittica, che “l’avviso di accertamento impugnato sia correttamente motivato, seppur sinteticamente, posto che l’Ufficio appellato ha certamente reso comprensibile al contribuente la pretesa fiscale”, ma non ha chiarito quale fosse tale motivazione e gli elementi che avrebbero reso comprensibile la pretesa fiscale a fronte della specifica doglianza dei contribuenti che si lamentano del fatto che l’accertamento era motivato con affermazioni generiche, adatte a qualunque rettifica e, quindi privo di specifici e concreti riferimenti ai singoli beni ; ne’ i giudici del merito hanno fatto riferimento agli elementi di prova sui quali era fondata la maggiore imposta richiesta. Ne’ l’astratto riferimento alla delibera della Giunta comunale e’ sufficiente a far ritenere assolto tale onere preteso dalla normativa in materia, tanto piu’ che la sentenza non ne riporta il contenuto neppure sinteticamente.
La seconda censura, relativa alla mancata applicazione del criterio automatico di valutazione in base alle rendite catastali, e invece infondata.
E’ infatti, legittima la decisione emessa dalla C.T.R. che ha ritenuto non applicabile la valutazione del bene in base alla rendita catastale in conformita’ con il consolidato principio di questa Corte secondo cui: “Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, il criterio della valutazione automatica, previsto dal D.P.R. n. 131 del 1972, art. 52, postula l’esistenza di rendita certa riferibile all’attuale stato del bene trasferito al momento dell’atto di compravendita, con la conseguenza che esso non trova applicazione quando, a causa di intervenute sostanziali modifiche che abbiano alterato la consistenza del bene, sia stato necessario richiedere l’attribuzione di nuova rendita, dovendo in tale caso il bene considerarsi privo di rendita (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sentt.
nn. 13978 del 2001 e 2527 del 2002).
Ne’, peraltro, poteva essere applicato il criterio della valutazione automatica con successiva verifica di eventuali differenze per maggiore imposta da conguagliare, dato che tale principio e’ stato introdotto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12, comma 1, ed esteso (comma 3) alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto (14.3.1988).
Conseguentemente, poiche’ la successione per cui e’ causa si e’ aperta a seguito del decesso del de cuius, verificatasi il *****, e, quindi, in epoca anteriore all’entrata in vigore del citato decreto, tale disposizione non poteva essere applicata.
La censura, infine, relativa al richiesto non inserimento nell’asse ereditario dei beni immobili soggetti a vincolo artistico, storico e culturale ex L. n. 1089 del 1939, e’ invece fondata.
Tale domanda era stata introdotta in giudizio con memoria successiva e la C.T.P., nel rigettare il ricorso, non aveva preso in alcun modo in considerazione tale richiesta. La C.T.R., nel pronunciarsi sul punto riproposto in sede d’appello, aveva dichiarato inammissibile la domanda perche’ introdotta con memoria depositata successivamente ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24. Tale pronuncia e’ errata alla luce delle seguenti considerazioni.
La successione de qua si e’ aperta a seguito del decesso di T.A. verificatosi in data ***** e i ricorsi introduttivi sono stati proposti dagli eredi innanzi alla C.T.P. nel 1989 e, quindi, sotto la vigenza del D.Lgs. n. 636 del 1972, a norma del quale (art. 19 bis) era possibile integrare i motivi del ricorso introduttivo fino alla data della comunicazione di cui all’art. 19 (Fissazione dell’udienza), conseguentemente detta domanda doveva essere considerata ritualmente avanzata e, pertanto, la C.T.R. avrebbe dovuto esaminarla e decidere in merito.
Conclusivamente, dichiarata assorbita ogni altra censura, vanno accolti il primo e terzo motivo, mentre va respinto il secondo e, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, la causa va rinviata per un nuovo esame alla luce dei principio sopra enunciati, ad altra sezione della Emilia Romagna.
La stessa C.T.R. si occupera’ anche del governo delle spese di questa fase di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il secondo motivo, accoglie i restanti e, cassata l’impugnata sentenza, rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione dell’Emilia Romagna.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 13 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010