Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.86 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n, 12;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 162/14/05, depositata il 16 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano *****, ha riconosciuto a V.F., medico generico, il diritto al rimborso del l’TRAP versata per gli anni 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del prosupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Il ricorso è manifestamente infondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme ai consolidato principio affermato da questa Corte – secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La decisione gravata, d’altra parte, contiene un inequivoco accertamento di fatto, che non è oggetto di censura, in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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