LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18024/2000 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.E.;
– intimato –
sul ricorso 21373/2000 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTELFIDARDO 26 presso LA COMMERCIALE SUD SRL rappresentato e difeso dall’avvocato CAMAGGIO GUGLIELMO con studio in SALERNO CORSO GARIBALDI 154 (avviso postale), giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2 50/1999 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 29/06/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale, l’accoglimento di quello incidentale.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. La C.T.P. di Salerno dichiarava inammissibile l’istanza con la quale l’Ufficio II.DD. di Eboli aveva chiesto la revoca dell’ordinanza di estinzione del giudizio, pronunciata ai sensi della L. n. 413 del 1991, e la prosecuzione del giudizio limitatamente alla tassazione separata, per la quale l’Ufficio predetto aveva proceduto ad iscrizione a ruolo, ritenendo non applicabile il condono.
La C.T.R. Campania rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la predetta decisione, rilevando che correttamente i primi giudici avevano ritenuto che l’istanza di revoca dell’ordinanza di estinzione emessa dalla C.T. di primo grado di Salerno fosse inammissibile, sia perchè tale istanza non era stata notificata alla controparte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, sia perchè la decisione di estinzione del giudizio, essendo stata assunta con sentenza, non era reclamatale ai sensi del citato art. 28, ma poteva soltanto essere appellata.
Avverso questa sentenza il Ministero delle Finanze propone ricorso per cassazione successivamente illustrato da memoria; C.E., contribuente intimato, resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale.
2. I due ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Col primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 48, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, oltre che vizio di motivazione, il Ministero ricorrente rileva che l’art. 48 citato prevede che, ove il contribuente ponga in essere tutti gli adempimenti richiesti, il giudice pronuncia ordinanza di estinzione del giudizio, suscettibile di essere revocata a seguito di apposita comunicazione dell’Ufficio.
Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione attribuita al provvedimento dal giudice che lo ha emesso, trattandosi di un procedimento di definizione agevolata, andava applicato il citato art. 48, essendo da evidenziare che la giurisprudenza ha precisato che l’ordinanza estintiva ex art. 48 cit. estingue il giudizio solo se in sede amministrativa non risulti illegittima la procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per condono, dovendo in caso contrario essere revocata sulla base della sola comunicazione dell’Ufficio, pertanto senza impugnazione o opposizione e senza che l’Ufficio possa ritenersi vincolato ai termini previsti per il reclamo avverso le ordinanze presidenziali.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il contribuente rileva che l’appello andava dichiarato improponibile perchè notificato fuori termine e chiede alla Corte che, confermata la decisione nel dispositivo, voglia cassarne la motivazione. Tanto premesso, è innanzitutto da rilevare che le SU di questa Corte hanno recentemente affermato che, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che (come nella specie) investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito, mentre qualora sia intervenuta detta decisione (implicita nella specie, atteso che l’appello è stato esaminato, quindi preliminarmente ritenuto ammissibile), tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (v. SU n. 5456 del 2009).
Deve pertanto essere esaminato prioritariamente il ricorso principale.
Tale ricorso è infondato.
Poichè nella sentenza impugnata si da atto che la decisione di estinzione fu assunta con sentenza (e tale affermazione non risulta contestata dal ricorrente, che si limita ad evidenziare che il provvedimento avrebbe dovuto essere assunto con ordinanza), correttamente i giudici della C.T.R. hanno ritenuto che tale decisione dovesse essere appellata.
Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, infatti, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta data dal giudice adita con il provvedimento adottato, a prescindere dalla sua esattezza, sindacabile solo dal giudice dell’impugnazione (v. tra numerose altre Cass. n. 137 del 2008, n. 8103 del 2007 e n. 4963 del 2007).
Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, alla cui decisione la parte non conserva interesse. Atteso lo sviluppo processuale della controversia, va disposta la compensazione della spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010