Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.862 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14094-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato BARBARA TIDORE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di A.M. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza n. 02/48/06, depositata il 13-03-06, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva per l’anno 1995, la C.T.R. Campania accoglieva l’appello del contribuente e annullava l’avviso opposto, in particolare rilevando che i primi giudici avevano erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività; nel merito, i giudici d’appello affermavano che nell’anno in questione la percentuale di scarto e la percentuale di ricarico sul costo della merce venduta avevano risentito del cd.

morbo della mucca pazza, pertanto il comportamento contabile del contribuente non era da ritenersi censurabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso (col quale sì deduce vizio di motivazione per omessa considerazione del fatto che, come evincibile dal p.v.c., l’Ufficio finanziario aveva tenuto conto dell’incidenza del morbo della mucca pazza) è inammissibile per difetto di autosufficienza (non essendo stato riportato in ricorso il testo del p.v.c. dal quale risulterebbe il fatto non considerato dai giudici d’appello), ed in ogni caso perchè il motivo risulta carente in relazione al disposto del secondo comma dell’art. 366 bis c.p.c. (a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione), essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

Peraltro, il motivo in esame, a prescindere da ogni altra possibile considerazione, non risulta rispettosi del dettato dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

E’ infatti da rilevare che detto motivo è fondato su di un atto (il p.v.c. della G.d.F.) che non risulta depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, a norma del quale, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal primo comma del citato art. 369 c.p.c.) devono essere depositati, a pena di improcedibilità, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, senza che rilevi richiesta di acquisizione dei fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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