LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
R.N.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 175/41/05, depositata il 20 dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nel la Camera di consiglio del 23 settembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Pavia, ha riconosciuto a R.N., medico pediatra, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di un motivo.
La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., e stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè per vizio di motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato, poichè pur essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata non del tutto “informe al consolidato principio affermato da questa Corte – secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidetto (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007) -, tuttavia la decisione gravata contiene un inequivoco accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, che non è oggetto di adeguata censura e che rende il dispositivo conforme a diritto.
Il ricorso, pertanto, previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
la Corte rigettata il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010