Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.871 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE, che la rappresenta e difende con procura speciale notarile del Not. Dr.

FERRARA ANDREA in ROMA, rep n. 324717 del 19/04/2007;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 15/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. SOTGIU Simonetta;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPERATI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L.M., proprietaria di un fabbricato cat. *****, riconosciuto di interesse storico e artistico a’ sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 ha presentato istanza di rimborso dell’IRPEF e relative addizionali versate per l’anno 2000, chiedendo l’applicazione delle minori tariffe d’estimo di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermando con sentenza 17 luglio 2005 la sentenza di primo grado, ha ritenuto l’applicabilita’, nella fattispecie della L. n. 431 del 1998, art. 8, che prevede la decurtazione del 30% del canone locativo, e l’inapplicabilita’, per converso, della L. n. 413 del 1991, art. 11 la cui agevolazione relativa al canone di locazione – consistente nell’applicazione della minore tariffa d’estimo per le unita’ immobiliari della zona censuaria di riferimento – riguarderebbe soltanto gli immobili destinati ad uso abitativo.

C.L.M. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

L’Amministrazione Finanziaria non si e’ costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2 in relazione alla L. n. 431 del 1998, art. 8 nonche’ per vizio di motivazione, sostenendo, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che la L. n. 413 del 1991, art. 11, deve essere inteso come norma recante l’esclusiva ed esaustiva disciplina per la determinazione dell’imponibile, relativamente agli edifici di interesse storico e artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla piu’ bassa delle tariffe d’estimo della zona, con riguardo ad ogni tipo di fabbricato, come catastalmente ricompreso nelle cinque categorie (dalla A alla E), e non soltanto agli immobile con destinazione abitativa,mentre sarebbe ininfluente, nella fattispecie la disciplina di cui alla successiva L. n. 431/98 che consente al contribuente di optare per la detassazione del 30% del canone, ove la rendita catastale risulti meno favorevole.

Il ricorso e’ fondato.

La sentenza n. 14149 del 18/6/2009 di questa Corte, facendo seguito a numerose altre conformi (Cass. 12235/2008; 10860/2005; 2178/2005;

15671/2004) ha affermato, con esplicito riferimento agli immobili classati nella categoria *****, quale il fabbricato in oggetto, che la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2 nel fissare l’imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, prevede che esso va determinato sempre con riferimento alla piu’ bassa delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e’ collocato il fabbricato. Ai fini dell’applicazione di tale regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non rileva ne’ la destinazione, abitativa o non abitativa, dell’immobile soggetto a vincolo, ne’ la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, ne’ la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato.

Quanto alla incidenza della L. n. 431 del 1998, art. 8 sulle locazioni di immobili d’interesse storico artistico, la sentenza 4251 del 23/2/2007 ne ha escluso la rilevanza, (conformemente a Cass. 12790/2001; 368/2004) atteso che l’agevolazione (abbattimento del trenta per cento del reddito locativo imponibile) prevista dall’art. 8 suddetto e’ applicabile anche agli immobili di interesse storico o artistico, quando siano locati in base a contratti stipulati in conformita’ ai modelli predisposti con accordi in sede collettiva tra le associazioni economiche della proprieta’ edilizia e dei conduttori; sicche’ tale agevolazione, concorrendo con quella concessa dal citato L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, anziche’ escluderla, consente al proprietario di optare per il regime a lui piu’ favorevole.

Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza impugnata.

Null’altro essendovi da rilevare, la causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Il consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale sul tema in data successiva alla proposizione del ricorso comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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