Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.872 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19032-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Q3 GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANUCCI DIANA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana dep. il 10/05/2005 che aveva accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso della Q3 Group s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1995.

Si duole la ricorrente, con unico motivo , di omessa motivazione avendo la CTR ignorato le deduzioni dell’Ufficio in ordine alla valenza probatoria della documentazione acquisita presso altra società. La contribuente resisteva con controricorso e presentava memoria. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ di preliminare esame il motivo di cui al controricorso di inammissibilità dello stesso per non essere stato formulato il quesito in ordine al fatto controverso in relazione al quale si sarebbe verificata la omessa motivazione. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 statuisce che le disposizioni dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto con l’art. 20, stesso D.Lgs., si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10/05/2005, la norma è inapplicabile al presente ricorso. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia si duole di vizio motivazionale in ordine alla valutazione operata dalla CTR della schede tratte da supporti magnetici,rinvenuti presso altra società, la Quadrifoglio Spa, costituenti, nella sostanza una contabilità parallela da cui risultavano acquisti di oro “in nero” operando la società in quel settore merceologico.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo (Cass. n. 6311/2008, n. 11459/2001, n. 7045/1999) o a rettifica (Cass. n. 13486/2008) utilizzando documenti reperiti presso terzi e da costoro elaborati, purchè fornisca la prova anche mediante presunzioni, della veridicità di tale documentazione e, conseguentemente, della inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente.

La CTR assume, testualmente, che “non si rinvengono concordanze univoche e non risulta raggiunta certezza in ordine al significato da attribuire alle schede ritrovate presso la Quadrifoglio, la sola accertata,tali da non essere ritenute valide neppure nel procedimento penale a carico,ma tali da assurgere come prova certa e diretta nell’accertamento alla Q3 Group srl.

Infatti si osserva che oltre alla già debole presunzione del significato attribuito dai verbalizzanti alle schede, non risultano nemmeno deduzioni certe alle presunzioni successive adottate e non risultano riscontri concordanti con ulteriori elementi certi e coerenti con la pretesa che si intende sostenere.

Inoltre l’Ufficio non attua una analisi approfondita dei registri contabili obbligatori per avvalorare quanto sostenuto dai verbalizzanti,ma non fa altro che recepire il contenuto del processo verbale in maniera supina, subalterna e acritica.

Infine una irregolarità di altra società viene trasferita meccanicamente sul contribuente senza minimamente verificarne la contabilità per evidenziare quelle irregolarità origine dell’avviso di accertamento. L’ultima considerazione riguarda la percentuale di ricarico di un acquisto considerato in nero, che l’Ufficio pende come percentuale di ricarico del prodotto finito,al quale si aggiungono costi ulteriori sia per la manodopera che per prodotti complementari, senza minimamente considerare che la Società ricorrente compra e vende semilavorato, andando incontro a doppia presunzione”.

Questa Corte (Sent. n. 24985 DEL 24/11/2006) ha chiarito che il vizio di omessa motivazione si può manifestare nella mancanza assoluta della motivazione stessa (con conseguente nullità’ della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) ovvero nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” – cd. motivazione apparente.

Orbene nel caso in ispecie, dalla trascrizione testuale della motivazione della sentenza impugnata, emerge che la stessa è del tutto apparente, limitandosi la CTR a richiamare principi astratti disancorati, in sede espositiva, dalla fattispecie concreta, ed in ogni caso sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione, del tutto pretermettendo l’iter logico argomentativo imposto dalle superiori sentenze di questa Corte.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR della Toscana che provvedere anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR della Toscana che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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