LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G.B., elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Cristina 8, presso l’avv. GOBBI Goffredo che, unitamente all’avv. prof. Luca Stanghellini, lo rappresentata e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (Firenze), Sez. 6, n. 27/6/06 del 4 maggio 2006, depositata il 4 maggio 2006, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Udito l’avv. Goffredo Gobbi per il ricorrente;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso del contribuente relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta accolta in primo grado, ma rigettata in secondo grado;
Letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;
Letta la memoria depositata dal ricorrente;
Visto che il ricorso poggia su tre motivi con i quali si denuncia sotto vari profili la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs. N. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 nonche’ del D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto i quesiti di diritto sono astratti e le censure sul vizio motivazionale mancano della chiara indicazione del fatto controverso e che lo stesso sia, in ogni caso, manifestamente infondato in base al principio affermato da Cass. n. 3677 del 2007: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
La sentenza impugnata e’ fondata su accertamento di fatto;
Ritenuto che la formazione dell’indicato principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010