Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.884 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Panaro 8, presso l’avv. Spizzichino Alvaro che, unitamente all’avv. Giuseppe Cimino, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (Genova), Sez. 14, n. 76/14/05 del 20 giugno 2005, depositata il 27 luglio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso del contribuente relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente medesimo di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta accolta in primo grado, ma rigettata in secondo grado per intervenuto condono;

Preso atto che l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita;

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia sotto vari profili la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla ritenuta valenza ostativa del condono al rimborso IRAP;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato. Questa Sezione della Corte, con orientamento che il collegio condivide e intende confermare, ha affermato il seguente principio: “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria” (Cass. nn. 3682 e 6504 del 2007).

La medesima Sezione ha altresi’ affermato il seguente principio, anch’esso condiviso dal Collegio: “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facolta’ di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007).

Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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