Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.885 del 20/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

V.D., elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane 20, presso l’avv. Origoni Gian Battista, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 39, n. 52/39/06 del 4 aprile 2006, depositata il 28 giugno 2006, notificata il 16 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta rigettata in primo grado, ma accolta in secondo grado; Letto il controricorso;

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla dedotta decadenza del contribuente dal rimborso per l’esercizio 1998; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e art. 2082 c.c., in relazione alla ritenuta insussistenza dell’autonoma organizzazione;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo relativo alla dedotta decadenza dal diritto al rimborso in quanto dalla sentenza impugnata non risulta nè la data di versamento nè la data dell’istanza del rimborso alla luce del principio enunciato da Cass. n. 24226/04: “La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dal versamento dell’imposta (nella specie ILOR) indebitamente corrisposta, ancorchè rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino nè la data del versamento dell’imposta nè la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ., nè essendo possibile ipotizzare un errar in procedendo del giudice di merito – consistente nel mancato esame del documento – poichè la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione”. Quanto al secondo motivo perchè inammissibile stante l’astrattezza del quesito di diritto formulato (v. Cass. 26020 del 2008).

Ritenuto che giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio il fatto che i principi enunciati si siano formati e consolidati in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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