LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti –
contro
C.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 14, presso l’avv. Daniela De Rosa, rappresentato e difeso dall’avv. Belliazzi Antonio, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma – Sez. staccata di Latina), Sez. 40, n. 177/40/06 del 21 aprile 2006, depositata il 27 giugno 2006, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Antonio Belliazzi per il controricorrente;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta accolta in primo e secondo grado; Letto il controricorso;
Visto che il ricorso poggia su tre motivi con i quali si deduce sotto vari profili (violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e difetto di motivazione) l’ingiustizia della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell’imposta al lavoratore autonomo;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto al primo motivo per genericità del quesito di diritto formulato (v. Cass. 8463 del 2009) e quanto al secondo e al terzo per la mancata chiara indicazione del fatto controverso (v. Cass. S.U. 20630 del 2007). I motivi sono comunque manifestamente infondati perchè l’esistenza di uno studio professionale nella disponibilità del contribuente non può “desumersi” dal fatto che il professionista abbia denunciato spese per acquisto di beni strumentali.
Ritenuto che la formazione e il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010